Area Fiscale – Novità Legge di Bilancio 2020 e aggiornamenti vari – Circolare n.1
Novità Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), principali interventi normativi — Conversione del Decreto Fiscale 2019 (Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019) — Decreto milleproroghe (D.L. n. 162/2019), principali interventi normativi
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1. Legge di Bilancio 2020 – Principali interventi normativi
La Legge n. 160/2019 (cosiddetta “Legge di Bilancio 2020”) è stata pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2019. Di seguito si illustrano brevemente i principali interventi normativi di natura tributaria.
1.1 Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi (commi 184-197)
Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”.
1.1.1 Requisiti soggettivi
Possono accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Al contrario, non possono accedere all’agevolazione:
− le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
− le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tale agevolazione si applica anche agli investimenti effettuati dai contribuenti forfettari.
1.1.2 Tipologia beni agevolabili
I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:
1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
3. fabbricati e costruzioni;
4. beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (come condutture, materiale rotabile, aeromobili);
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).
Per quanto attiene al carattere di strumentalità del bene va segnalato che se il bene stesso non è utilizzato direttamente dall’acquirente, bensì concesso in comodato a terzi, la strumentalità deve emergere dall’utilizzo che ne fa il comodatario, utilizzo che deve essere funzionale alla attività esercitata dal comodante. La circolare AdE n. 23/16 aveva, sul punto, affermato che «nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, … il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante». Invece se il bene rientra tra quelli che l’impresa concede in locazione occorre distinguere; l’agevolazione compete solo se il soggetto svolge l’attività di noleggio o locazione di beni strumentali, come attività principale e prevalente ; solo in questo caso il bene acquistato e locato conserva il carattere di strumentalità.
1.1.3 Misura del credito
Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:
• investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” interconnessi ai sistemi aziendali (beni ex iper-ammortamento):
– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
• investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
– 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
• investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B (beni ex super-ammortamento) :
– 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
1.1.4 Utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito può essere utilizzato rispettivamente:
– per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, nel primo periodo si avrà il credito d’imposta del 6% per acquisto di beni strumentali nuovi, poi nel periodo successivo a quello di interconnessione scatterà il maggior credito del 40%, ovviamente decurtandolo di ciò che è già stato fruito quale credito da semplice acquisto di bene strumentale;
– a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.
Il credito d’imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.
Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.
Il credito d’imposta, che può essere considerato un contributo in conto impianti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi; l’importo va indicato alla voce A5 del conto economico e riscontato sulla base della durata del processo d’ammortamento del bene.
È cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
1.1.5 Successiva cessione dei beni agevolati
In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia (trasferimento a titolo definitivo), dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Questa ipotesi invece non si applica nel caso di mero trasferimento temporaneo quale potrebbe essere la fattispecie del cantiere aziendale ubicato all’estero.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
1.1.6 Controllo e monitoraggio
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Solo per i beni di cui agli allegati A e B, L. 232/2016, (beni ex iperammortamento) è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.
1.1.7 Regime transitorio – rapporti con super e iper ammortamento
Il credito d’imposta non si applica:
– agli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il cd. super ammortamento;
– agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.
1.2 Nuovo credito R&S (commi 198- 209)
Con decorrenza 2020 (ovvero per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019), viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all’articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo , in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
1.2.1 Requisiti soggettivi
Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Al contrario, non possono accedere al credito:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
1.2.2 Le attività di R&S ammesse
Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese, nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità:
a) di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;
c) per contratti di ricerca extra-muros con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di R&S sia svolta internamente all’impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
e) per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.
L’attuazione è demandata a un decreto Mise.
1.2.3 Le attività di innovazione tecnologica
Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:
– attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
– attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
L’attuazione è demandata a un decreto Mise.
Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma (art. 1 comma 201).
1.2.4 Le attività innovative
Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
L’attuazione è demanda a un decreto Mise.
Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma (art. 1 comma 202).
1.2.5 La misura del credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto:
– per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta;
– per le attività di design e ideazione estetica (attività innovative) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
1.2.6 Utilizzo del credito
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti generali e speciali di utilizzo e senza che possa essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
1.2.7 Adempimenti per il riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione “A” (in tal caso si incrementa il bonus di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.
Si segnala che la norma fa cessare in anticipo l’operatività delle precedenti norme sul credito R&S (art. 3 del DL n. 145/2015) alla data del 31 dicembre 2019.
1.3 Proroga credito di imposta formazione 4.0 (commi 210-217)
È prorogata al 2020 (ovvero al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019) la disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive o che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:
– per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione. È fatto divieto di cessione o trasferimento del credito stesso, anche all’interno del consolidato fiscale.
Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.
1.4 Estromissione immobili e riapertura termini rivalutazioni
1.4.1 Estromissione beni immobili imprese individuali (comma 690)
Viene riproposta l’estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.
A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
1.4.2 Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 693-694)
Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.
1.4.3 Rivalutazione beni di impresa (commi 696-704)
Viene reintrodotta la possibilità per società di capitali, cooperative, trust e altri enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali, sono residenti nel territorio dello Stato e non adottano gli Ias nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Si applicano le seguenti imposte sostitutive:
– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
– al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo.
1.5 Fiscalità degli enti locali
1.5.1 Unificazione Imu-Tasi (commi 738-783)
A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’Imu.
L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando l’autonomia impositiva per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Soggetti passivi sono:
– possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
– genitore assegnatario della casa familiare;
– concessionario di aree demaniali;
– locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
La base imponibile è ridotta al 50% per:
– fabbricati di interesse storico o artistico;
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purché vengano rispettate determinate condizioni.
Le principali aliquote d’imposta sono:
– abitazione principale di lusso – 0,5%; il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento; si applica la detrazione di 200 euro.
– fabbricati rurali strumentali – 0,1%; il Comune può ridurla fino all’azzeramento.
– fabbricati beni merce – fino al 2021 0,1%; il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla; a decorrere dal 2022 sono esenti.
– terreni agricoli – 0,76%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla.
– immobili cat. D – 0,86%; i Comuni possono innalzarla all’1,06% o ridurla fino allo 0,76%.
– altre abitazioni – 0,86%; i Comuni possono innalzarla all’1,06% o azzerarla.
– abitazioni locate a canone concordato – l’aliquota è abbattuta al 75%.
Soni esenti da imposta i terreni agricoli:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola;
– ubicati nei comuni delle isole minori;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e
– ricadenti in aree montane o di collina ex articolo 15, L. 984/1977 in base alla circolare 9/1993.
Sono inoltre esenti, tra gli altri:
– immobili classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
– fabbricati con destinazione a usi culturali ex articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973;
– immobili posseduti e utilizzati dai soggetti no profit.
Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.
Per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.
Per le parti comuni dell’edificio il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l’imposta relativa agli immobili strumentali, nelle seguenti misure:
– integrale a decorrere dal 2022;
– al 60% per il 2020 e il 2021; e
– al 50% per il 2019.
1.5.2 Riforma riscossione (comma 792)
A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro.
Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.
Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
1.6 Modifiche Fringe benefit auto aziendali
La Legge di Bilancio modifica la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali; tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:
– 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
– 40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
– 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
1.7 Altre disposizioni normative
Di seguito un prospetto tabellare delle altre principali novità di interesse.
Articolo 1 | Contenuto |
---|---|
Commi 4 e 5 | Deducibilità Imu A decorrere dal 2019 (ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018) viene stabilita la deducibilità dell’Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. |
Comma 6 | Riduzione aliquota cedolare secca a regime L’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%. Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri. |
Comma 70 | Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Viene riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito. In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. |
Commi 85-100 | Green new deal Viene istituito un Fondo avente lo scopo di sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità, nonché l'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi. In particolare, è prevista la concessione, da parte del Mef, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: - decarbonizzazione dell'economia; - economia circolare; - rigenerazione urbana; - turismo sostenibile; - adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali. |
Comma 118 | Credito per monitoraggio strutturale immobili Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Con un decreto Mef, da adottarsi entro il 1° marzo 2020, saranno definiti: - criteri e procedure per l'accesso al beneficio; - eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo; - ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame |
Comma 123 | Fondo per l’innovazione in agricoltura Viene introdotto, nello stato di previsione del Mise, un Fondo per gli investimenti innovativi in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che producono un reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir. |
Comma 175, lettera a) | Proroga detrazione risparmio energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Vengono abrogate le seguenti previsioni: - riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; - esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; - detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Viene, inoltre, prorogata per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. |
Comma 175, lettera b) | Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir. Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. |
Comma 176 | Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici). |
Commi 177-180 | Sport bonus Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018. Viene previsto che per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap. Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018. |
Comma 183 | Esenzione Irpef redditi fondiari di coltivatori diretti e Iap Viene confermata per l’anno 2020 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, tale esenzione viene prevista, per l'anno 2021, in misura pari al 50%. Non è rivolta alle società in quanto ne possono usufruire soltanto le persone fisiche soci delle società semplici. |
Commi 219-224 | Bonus facciate Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda (sarà da chiarire se riguardi unicamente le persone fisiche -Irpef- o possa essere beneficiata anche dai soggetti Ires) in misura pari al 90% per le spese documentate (senza limiti di spesa), sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e dal decreto Mise 26 gennaio 2010. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all’ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall’ente. |
Commi 226-229 | Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili Viene rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini, fino all'anno 2025. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. |
Comma 287 | Reintroduzione ACE A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, viene reintrodotta l’agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l’applicazione dell’aliquota dell’ 1,3%. Con la reintroduzione dell’Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore. |
Commi 288-290 | Incentivi all’utilizzo dei pagamenti elettronici Con il fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia le quali effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti, hanno diritto a un rimborso in denaro. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020. |
Comma 300 | Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali È prorogato per i periodi d'imposta 2019 e 2020 il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato. Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali. |
Comma 361 | Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite Viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall’imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. |
Comma 393 | Bonus edicole Per il 2020, il credito d’imposta previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. L’agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. |
Comma 503 | Decontribuzione nuove iscrizioni coltivatori diretti e Iap Viene riproposta, per i coltivatori diretti e gli Iap, con età inferiore a 40 anni e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. |
Commi 504-506 | Incentivi all’imprenditoria femminile Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. |
Comma 629 | Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l’articolo 15 Tuir prevedendo, con decorrenza dal 2020: a. detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. In deroga a quanto sopra, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie. |
Commi 634-652 | Plastic tax È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). Oggetto L’imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'imposta: - i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; - i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e - i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla norma. |
Commi 653-658 | Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0. La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. |
Commi 661-676 | Sugar tax Viene istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate". L’imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto Mef, di natura non regolamentare, da pubblicarsi entro agosto 2020, con cui sono definite le modalità attuative. Oggetto Si definiscono bevande edulcorate i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. Edulcorante è qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla norma. |
Comma 677 | Deduzione buoni pasti mense aziendali Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto, prevedendo: - una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; - per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: - prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro; - prestazioni rese in forma elettronica: 8 euro. Resta invariato l’importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. |
Comma 678 | Digital tax Vengono apportate alcune modifiche alla struttura dell’imposta come introdotta con la L. 145/2018 (si veda Circolare di Studio n. 1/2019). L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare. Ai fini del computo delle soglie di ricavi che consentono l’applicazione dell’imposta, si prendono a riferimento i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento. Quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (la percentuale è definita in via convenzionale). Un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, facendo riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali. Poiché l’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare, il versamento dell'imposta deve essere fatto entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento. La dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili forniti deve essere presentata entro il 31 marzo dello stesso anno. |
Commi 679 e 680 | Tracciabilità detrazioni A decorrere dal 2020, la fruizione delle detrazioni del 19% spettano solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. Resta valido il pagamento in contanti per: - medicinali e dispositivi medici e - prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn. |
Commi 681-686 | Analisi del rischio fiscale del contribuente Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la G. di F. si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. |
Commi 691 e 692 | Regime forfettario Viene abrogato il regime super forfettario previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro. In particolare: - viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari; - viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato); - è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni; - ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario. |
Comma 695 | Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir. |
Commi 710 e 711 | Modifiche soggettività Ivie e Ivafe Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche: - enti non commerciali; - società semplici, Snc e Sas residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990. Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. Infine, è previsto che, in riferimento all’Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. |
Commi 716-718 | Addizionale Ires sui redditi attività in concessione In deroga al principio dell’irretroattività delle norme tributarie, viene elevata, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, al 27,5% l’aliquota Ires per il reddito derivante dall’attività svolta in base ai seguenti rapporti di concessione o autorizzazione: - concessioni autostradali; - concessioni di gestione aeroportuale; - autorizzazioni e concessioni portuali; e - concessioni ferroviarie. I soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo o, in qualità di partecipati, per la trasparenza fiscale, devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo al relativo versamento. |
Commi 725 e 726 | Iva noleggio imbarcazioni da diporto Con decorrenza 1° aprile 2020, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini Iva, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione Europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. A tal fine, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea. |
Commi 816-846 | Canone unico patrimoniale di concessione A decorrere dal 2021 è introdotto il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di: - Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Icpdpa (imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni); Cimp (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari); e - canone per l’occupazione delle strade. Sempre a decorrere dal 2021 è introdotto il cd. canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, in sostituzione di: - Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); - Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); e - Tari (tassa sui rifiuti) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee. |
2. Decreto Fiscale 2019 – Principali interventi normativi
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui di seguito vengono riepilogati i principali interventi di interesse.
2.1 Contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive
Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data), è previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi:
– di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma
devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di:
– articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
– articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997;
– articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998;
e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.
A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione.
La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione “dati anagrafici” del modello F24. In base alla risoluzione per la compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24” si prevede che:
– nel campo “codice fiscale”, sia indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione 108/2019 ha precisato che, in relazione all’obbligo in questione la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Se entro il termine di cinque giorni di cui sopra, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:
– non trasmette le deleghe;
– dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento
il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate.
Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.
In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.
Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettono una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (con validità per 4 mesi) attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
– siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
– non risultino:
o iscrizioni a ruolo,
o accertamenti esecutivi o
o avvisi di addebito
affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
Con riferimento alla decorrenza degli obblighi introdotti viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Ciò implica che la normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
2.2 Estensione del regime del reverse charge Iva
Con le medesime finalità di contrasto di cui al precedente paragrafo, viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE.
2.3 Altre disposizioni normative
Di seguito un prospetto tabellare delle altre principali novità di interesse.
Articolo | Contenuto |
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Articolo 1 | Accollo dei debiti d'imposta altrui e divieto di compensazione Viene regolamentata la disciplina riguardante l’accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante. Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni. Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L’accollante è coobbligato in solido per l’imposta e gli interessi. Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative. |
Articolo 2 | Cessazione partite Iva e divieto di compensazione A decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva da parte dell'Ufficio, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L’obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata. Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato. |
Articolo 3, commi 1 e 3 | Contrasto alle indebite compensazioni Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo. |
Articolo 3, commi 2 e 3 | Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo. |
Articolo 3, comma 4 | Controllo sulle compensazioni a rischio L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure. |
Articolo 3, commi 5 e 6 | Sanzioni per indebite compensazioni A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione prevista. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: - 5% dell’importi per importi entro i 5.000 euro e - 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico. |
Articolo 6, comma 1, lettera c) | Restrizione all’utilizzo della dichiarazione di intento per carburanti Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori). In deroga a tale divieto è previsto l’utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri. |
Articolo 10-bis | Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali Per effetto dell’abrogazione del comma 1-bis nell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l’istituto del ravvedimento operoso “lungo” (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento. |
Articolo 14 | Utilizzo dei file delle FE Viene introdotta la possibilità di utilizzo, a fini accertativi da parte della GdF nonché dell’Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Si tratta di tutti i dati, compreso quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. |
Articolo 15, comma 1 | FE e Sts Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall’esistenza dell’obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria. |
Articolo 15, comma 2 | Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all’invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts. |
Articolo 16 | Dichiarazione Iva precompilata e l’esterometro diviene trimestrale In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Non è chiaro se tale maggiore periodicità possa interessare già l’ultimo trimestre del 2019, ovvero decolli dal prossimo 2020. |
Articolo 17 | Imposta di bollo sulle FE Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno. |
Articolo 18 | Limiti all’utilizzo del contante Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure: - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni. |
Art. 19 e 20 | Lotteria nazionale degli scontrini Viene posticipata al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all’esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate; l’esercente provvederà alla trasmissione dei dati. Viene prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica. Se, al momento dell’acquisto, l’esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto. |
Articolo 22 | Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni. |
Articolo 32 | Iva scuole guida Viene modificato l’articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l’esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario. A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell’esenzione gli insegnamenti per le altri patenti in quanto preordinate all’esercizio di un’attività professionale. |
Art. 32-ter | Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la protezione dell’igiene femminile A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l’aliquota Iva ridotta al 5%. |
Art.32-quater | Fiscalità società semplici Viene modificato il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Ne deriva che il regime fiscale applicabile segue la natura giuridica dei soci stessi: - dividendi imputabili ai soggetti Ires, tenuti all’applicazione dell’articolo 89, Tuir, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; - dividendi imputabili a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59, Tuir, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; - dividendi imputabili alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65, Tuir) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26% ex articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata dalle società e dagli enti Ires residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26% alle medesime condizioni. |
art. 39, comma 1, lettere a) - p) | Modifiche reati penali tributari Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti È elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Viene elevata la pena per l’evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato. Dichiarazione infedele Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Omessa dichiarazione Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l’importo di 50.000 dell’imposta evasa. Emissione fatture per operazioni inesistenti La reclusione prevista sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro. Occultamento o distruzione di documenti contabili L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. |
art. 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis | Casi particolari di confisca È prevista l’applicazione della confisca obbligatoria quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati: - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro; - nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; - nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019. |
art. 39, comma 1, lettera q-bis | Casi di non punibilità Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. |
art. 39, comma 2 | Reati societari e sanzioni pecuniarie per l’ente Viene previsto che, in ipotesi di: - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; - delitto di emissione di fatture false, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; - delitto di emissione di fatture false, per importi fino a 100.000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; - delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; - delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si rammenta che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. |
3. Decreto Milleproroghe 2019 – Principali interventi normativi
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162/2019, il c.d. Decreto Milleproroghe, di cui di seguito vengono riepilogati i principali interventi di interesse.
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art. 8, comma 4 | Proroga emanazione decreto regolamentazione Albo soggetti OCRI Viene proroga al 30 giugno 2020, rispetto all’originario 31 marzo 2020, il termine entro il quale il Ministero della giustizia deve procedere all’adozione del decreto disciplinante il funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza. La proroga dovrebbe permettere, in sede di redazione del decreto, di tener conto delle modificazioni che si introdurranno, in sede di correttivo, agli articoli 352, 357 e 358, D.Lgs. 14/2019. |
art. 10, comma 1 | Proroga bonus verde Viene prorogato anche per l’anno 2020 il c.d. bonus verde, che era stato introdotto con la Legge di Bilancio per il 2018. |
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Senigallia, li 17.01.2020