Area Fiscale – Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd “Cura Italia” – Circolare n.3
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 – 59) — Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. da 60 a 71) — Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art. 106) — Indennità per professionisti e COCOCO (Art. 27 e 44)
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1. Premessa
In data 17.03.2020 è stato pubblica in G.U. l’atteso Decreto Legge contenente le disposizioni di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (d’ora in poi “Decreto”). Il Decreto – reperibile nella versione integrale attraverso il seguente link – contiene numerose novità dirette al sostegno del sistema sanitario, al potenziamento ed ampliamento della CIG, nonché disposizioni a favore della liquidità delle imprese anche di carattere tributario. La presente circolare è finalizzata a dare illustrazione delle principali disposizioni a carattere finanziario e tributario di interesse per le imprese. È evidente che allo stato attuale, oltre a mancare taluni decreti ministeriali di attuazione espressamente richiamati dal Decreto, mancano anche alcuni chiarimenti che si reputano necessari almeno per le disposizioni più complesse. Ciò premesso, in considerazione della situazione grave di questi primi mesi del 2020 si è ritenuto opportuno anticipare la stesura della circolare con riserva di svolgere approfondimenti successivi.
2. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 – 59)
Il Decreto mira a sostenere la liquidità delle imprese in primo luogo mediante rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI come descritto nel paragrafo 2.1.
Il Decreto inoltre consentirà:
– alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno una riduzione del fatturato;
– a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
– allo Stato, di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.
2.1 Potenziamento del “Fondo centrale di garanzia PMI” (Art. 49)
Il Decreto prevede, per la durata di 9 mesi dalla entrata in vigore (17/03/2020), con riguardo al Fondo in epigrafe che:
– la garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale sia concessa a titolo gratuito;
– l’importo massimo garantito per ciascuna impresa sia aumentato a 5 milioni di euro mentre secondo la disciplina “ordinaria”, il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro;
– siano ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito purché con credito aggiuntivo almeno del 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
– vi sia la possibilità di concedere fino ad un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro:
• fino al 80% in garanzia diretta dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
• fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento;
– ai fini dell’accesso alla garanzia, la probabilità di inadempimento dell’impresa sia determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria (i.e bilanci degli ultimi due anni e dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni) escludendo quello cd. andamentale. Sono in ogni caso escluse imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014;
– siano ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
– la durata della garanzia del Fondo, su operazioni ammesse alla relativa garanzia, sia estesa per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
– sussista la possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni nel settore immobiliare e turistico-alberghiero di importo superiore a 500.000 euro e con durata minima di 10 anni;
– la quota della tranche junior coperta dal Fondo possa essere elevata del 50 per cento (ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati
o a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o
o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia;
– siano prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
– siano concesse, entro certi nel limite di una parte delle risorse libere del Fondo le garanzie:
o su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari (ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011 n. 201), nonché
o su portafogli di minibond.
Si osserva che il decreto non specifica nulla relativamente alle percentuali di copertura che saranno concesse per importi superiori a 1,5 milioni e fino a 5 milioni. In questo caso, secondo la stampa specializzata, pare che sarà applicata ha disciplina ordinaria, pertanto le percentuali di copertura del finanziamento dovrebbero essere modulate in base al rating ottenuto dall’impresa o dal professionista, nonché in funzione del tipo di finanziamento (a breve o medio termine).
2.2 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” Art. 54
Il Decreto dispone che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore, una importante deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) che, ordinariamente, prevede la possibilità per coloro che hanno sottoscritto un contratto di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale di ottenere la sospensione del pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell’esecuzione del contratto quando successivamente alla stipula del contratto di mutuo si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato non determinata da: dimissioni non per giusta causa, pensionamento, di licenziamento per giusta causa, risoluzione consensuale;
• cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
• morte o invalidità grave;
• sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
Con il Decreto, in deroga alla descritta disciplina si prevede:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo per lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 (trattasi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. che ai fini dell’accesso al Fondo (e dunque alla sospensione) non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
È prevista la futura emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione.
2.3 Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55)
Il Decreto riscrive l’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (che limitava il beneficio in esame alle società operanti nel Mezzogiorno) prevedendo la trasformazione in crediti di imposta di attività per imposte anticipate (anche dette “DTA”) riferite a perdite non ancora computate fiscalmente per cessione crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti.
In sostanza si estende una disciplina tributaria nata nel mondo bancario alla generalità delle imprese. La ratio della norma è quella di consentire alle società di “monetizzare” immediatamente come credito d’imposta, le perdite su crediti che, pur essendo deducibili ai sensi dell’art. 101 del Tuir, non potrebbero essere fruite se non quando l’ente societario non avesse un reddito positivo da compensare con le suddette perdite.
Ciò permette di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
Di seguito l’articolata disciplina.
La norma prevede che qualora una società – sul piano soggettivo si ritiene che, in considerazione dei riferimenti all’art. 84 del Tuir contenuti nella disposizione in esame, la norma sia applicabile ai soli soggetti IRES – non in stato di dissesto, non a rischio di dissesto né in stato di insolvenza, cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti in denaro vantati nei confronti di debitori inadempienti (e sono tali quelli che non hanno saldato al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del credito), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
– perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, cioè non compensate con imponibili positivi alla data della cessione;
– importo del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Sul piano soggettivo si ritiene che, in considerazione dei riferimenti all’art. 84 del Tuir contenuti nella disposizione in esame, la norma sia applicabile ai soli soggetti IRES. Per le nozioni di dissesto o rischio di dissesto il riferimento è l’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Per lo stato di insolvenza il riferimento è l’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), ovvero l’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le cessioni dei crediti sono ammesse alla disciplina in esame solo se avvengono nei confronti di soggetti diversi dalla propria controllante, dalle proprie controllate, o dagli enti assoggettati a comune controllo. La norma fa riferimento all’eccedenza dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) sul reddito imponibile per la parte non dedotta né convertita in credito IRAP ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DL 201/2011.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti in esame possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ciò comporta che se una società cedesse crediti per 1 milione di Euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di attività per imposte anticipate riferibile a 200.000 euro relative ai componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% – a un credito d’imposta di 48.000 euro.
I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dall’insieme delle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 cc e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (in sostanza il limite è riferito al “gruppo”).
È importate rilevare che la norma non richiede la preventiva imputazione a bilancio delle imposte anticipate.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
A decorrere da tale data di efficacia della cessione dei crediti, per la società cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono essere:
a) utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione tramite F24, ovvero
b) ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero
c) chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Decreto condiziona la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta all’esercizio di una specifica opzione da parte della Società cedente entro la fine del periodo d’imposta nel qual avviene la cessione dei crediti. L’opzione, ben nota al mondo finanziario, è disciplinata dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Tale opzione comporta il pagamento di un “canone” nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte.
Data la complessità della norma si attendono ulteriori chiarimenti.
2.4 Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite (Art. 56)
Il Decreto prevede per microimprese e PMI, danneggiate dall’epidemia di COVID-19, possono avvalersi di importanti misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
– banche,
– intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario)
– altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia
inviando una comunicazione corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Le misure di sostegno finanziario sono:
a) l’impossibilità di revoca sino al 30.09.2020 di aperture di credito e prestiti erogati fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto
b) la proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali , unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;
le misure di sostegno sono condizionate alla circostanza che le relative esposizioni debitorie non siano qualificate come deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto.
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché, con riferimento a finanziamenti agevolati, previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Sul piano soggettivo si osserva che il comma 2 dell’articolo per specificare l’ambito di applicazione della misura economica definisce le imprese richiamando la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Secondo questa raccomandazione si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, definizione nella quale rientrano anche i professionisti e non solo i soggetti che esercitano l’impresa.
Sul punto è necessario tuttavia un chiarimento espresso per evitare possibili contenziosi.
2.5 Supporto alla liquidità di imprese colpite dall’emergenza con meccanismi di garanzia (Art. 57)
Il Decreto prevede una agevolazione indiretta alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, consentendo che le esposizioni e le garanzie assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che operano nei settori che saranno individuati con un decreto ministeriale di futura emissione, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
Il Decreto del MEF citato individuerà i settori nei quali operano le imprese danneggiate, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia.
In sostanza si prevede la garanzia dello Stato per i finanziamenti di imprese danneggiate da Covid-19 erogati o garantiti da CdP spa senza accesso al Fondo di Garanzia previsto per le PMI.
2.6 Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 (Art. 58)
Si prevede che fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi in forza del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato
– alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee e
– a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia
possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
3. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. da 60 a 71)
3.1 Sospensione dei versamenti e rimessione in termini per i versamenti (Artt. 60, 61 e 62)
L’insieme delle disposizioni in epigrafe disegna il quadro delle sospensioni e proroghe dei versamenti. Nell’insieme si realizza un quadro abbastanza frammentario e complesso che suddividiamo in base allo specifico ambito soggettivo d’applicazione. Per facilità di lettura si rinvia al prospetto tratto dalla stampa specializzata ed allegato alla presente.
3.1.1 La remissione in termini per la generalità dei contribuenti
Il decreto regolamenta i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, prevedendo in via generale la rimessione in termini per i versamenti scaduti al 16.03.2020 che andranno effettuati entro il 20.03.2020.
3.1.2 Sospensione fino al 30 aprile 2020 per imprese turistiche ed altre specifiche imprese
È disposta la sospensione, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 per specifici soggetti evidentemente ritenuti dal legislatore particolarmente penalizzati. Si tratta in particolare di:
– imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Fanno eccezione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
3.1.3 La sospensione di alcuni adempimenti per la generalità dei contribuenti
Per i soggetti, (anche non esercenti l’impresa o la professione) diversi da quelli sopra elencati, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato si prevede la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ad eccezione:
– dei versamenti e
– dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
Gli adempimenti sospesi, di cui si ricorda ad esempio la presentazione della dichiarazione IVA, sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
3.1.4 La sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni
Per i soggetti che:
– svolgono l’attività d’impresa, l’arte o la professione
– hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
– hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il periodo 2019 per i soggetti “solari”)
sono sospesi i versamenti
– da autoliquidazione (si tratta di quei versamenti che il contribuente determina autonomamente – come l’IVA mensile – pertanto la norma non riguarda quelli che sono quantificati e determinati dall’Agenzia delle Entrate o, più in generale, dall’ente impositore)
– che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020
relativamente alle seguenti fattispecie:
a) ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente (compensi agli amministratori o ai collaboratori continuati e continuativi) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
b) imposta sul valore aggiunto;
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
3.1.5 Disapplicazione delle ritenute d’acconto per soggetti ricavi o compensi inferiori a Euro 400.000
Per i soggetti esercenti l’impresa o la professione con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il periodo 2019 per i soggetti “solari”) i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/73) e sulle provvigioni degli agenti e procacciatori (art. 25-bis DPR 600/73) a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Il sostituto d’imposta che eroga i redditi in questione deve ricevere dal percettore un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono autonomamente a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3.2 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)
Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che sarà adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Si rileva che il fondo di dotazione per il credito è complessivamente di 50 milioni di Euro pertanto il decreto ministeriale dovrà disporre le modalità per il riconoscimento della detrazione solo entro tale limite di spesa.
3.3 Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (cfr allegato 1 alla presente) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione su F24.
3.4 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura (Art. 66)
Il decreto prevede che spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nell’anno solare 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore
o dello Stato,
o delle regioni,
o degli enti locali territoriali,
o di enti o istituzioni pubbliche,
o di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
per i soggetti titolari di reddito d’impresa si applica l’art. 27 della L. 133/1999 che prevede la deducibilità deducibili dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica anche se avvenute in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
Qualora l’erogazione sia effettuata in natura, la cessione gratuita non si considera destinata a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, pertanto la stessa non determina l’insorgenza di un “ricavo” tassabile o di una plusvalenza imponibile (se si tratta di bene strumentale o patrimoniale) né sono soggetti all’imposta sulle donazioni.
Per quanto riguarda le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti, per il tramite dei quali sono effettuate le erogazioni liberali, si tratta di quelli identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 ovvero:
– ONLUS;
– organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
– altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
– amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
– associazioni sindacali e di categoria.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Ai fini IVA la norma nulla dispone, pertanto dobbiamo fare riferimento alle norme generali in tema di cessioni gratuite di beni che possono essere imponibili o meno a seconda del caso specifico.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano gli artt. 3 e 4 del DM 28/11/2019 da cui si desume che la valorizzazione, in via generale, è effettuata in base al valore di mercato del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir) tuttavia:
– nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il valore è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
– nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni che sono oggetto di commercializzazione o utilizzati per la produzione da parte dell’impresa (produttivi di ricavi ex art. 85 co 1 lett. “a” e “b” Tuir), il valore è determinato con riferimento al minore tra il valore di mercato e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR che prevede la valutazione al costo di produzione ovvero con i criteri previsti per i beni fungibili (LIFO FIFO o Costo Medio Ponderato).
Quando non si tratti né di un bene merce, né di un bene strumentale si applica evidentemente il valore di mercato (si osserva che nel caso in cui il bene sia stato recentissimamente acquistato appositamente per essere donato appare congruo considerare il costo di acquisto come valore di mercato).
Poiché la norma fa riferimento al DM 28/11/2019 “Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura” non è chiaro se si applichino anche gli obblighi “formali” previsti dal DM in questione che consistono:
– nell’obbligo che l’erogazione liberale in natura (indipendentemente dal valore della stessa) risulti da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
– nell’obbligo per il donatore di acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene da consegnare in copia al donatario qualora:
o il valore della cessione, singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro, ovvero
o per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.
3.5 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)
Il Decreto prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
– dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
– dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
– del termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello.
– Dei termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 in tema di regime di adempimento collaborativo;
– dei termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tema di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
– dei termini di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in tema di accordi preventivi per imprese con attività internazionali e corresponding adjustments da transfer pricing;
– dei termini relativi alle procedure relative al patent box di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, a favore dell’Amministrazione Finanziaria, anche in deroga alle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Quest’ultima disposizione prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano automaticamente (per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate) a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,
– la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, e
– la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.
Questa disposizione che evidentemente comporta una proroga dei termini a favore dell’erario con riguardo al controllo degli adempimenti sospesi (limitatamente alla durata della sospensione ed riferibili al momento in cui debbono essere eseguiti: dall’8 marzo al 31 maggio 2020) è accompagnata da altra e più pesante disposizione che riguarda il controllo su pregressi adempimenti: si prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati ex lege fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Per tale ragione se, in forza dell’art. 43 del DPR 600/73, l’Amministrazione Finanziaria sarebbe decaduta dalla possibilità di controllare il periodo d’imposta 2015 con il 31.12.2020, a causa della sospensione, il medesimo periodo d’imposta potrà essere oggetto di attività di verifica e accertamento sino al 31.12.2022.
3.6 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 68)
Il Decreto prevede la sospensione dei termini di versamento previsti sia per le entrate tributarie e sia per quelle non tributarie scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da
a) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
b) avvisi di accertamento esecutivi emessi da Agenzia delle Entrate ed INPS ( articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);
c) avvisi di accertamento e atti della riscossione in materia doganale (articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16)
d) ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali
e) avvisi d’accertamento esecutivi ed atti della riscossione emessi dai Comuni (articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ( e dunque entro il 30.06.2020).
Per i versamenti di cui alle lettere da a) a e) è applicabile la proroga a favore dell’Erario di cui all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 già commentata nel precedente paragrafo relativo all’art. 67 del Decreto.
Si prevede, relativamente alle varie leggi di rottamazione e definizione agevolata dei carichi pendenti affidati alla riscossione, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento:
– relativo alla rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 3, commi 2, lettera b), e 23 del DL 119/2018) originariamente previsto per il 28 febbraio 2020
– relativo alla rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea (art. 5, commi 1, lettera d) DL 119/2018)) originariamente previsto per il 28 febbraio 2020
– relativo alla rata della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, DL 34/2019) originariamente previsto per il 28 febbraio 2020
– relativo alla rateizzazione della carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 relativi ai debiti per omesso versamento delle IIDD e IVA e contributi previdenziali (art. 1, comma 190, L. 30.12.2018 n. 145) originariamente previsto per il 31 marzo 2020.
3.7 Proroga versamenti nel settore dei giochi (Art. 69)
Il Decreto prevede la proroga al 29 maggio 2020:
– del versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
– del canone concessorio
che originariamente erano in scadenza al 30 aprile 2020.
Le somme dovute possono, inoltre, essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
– La prima rata è versata entro il 29 maggio
– le successive entro l’ultimo giorno del mese
– l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
4. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art. 106)
Con riguardo agli obblighi connessi all’approvazione del bilancio delle società di capitali il Decreto prevede una deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle eventuali diverse disposizioni statutarie.
In particolare è disposto che l’assemblea ordinaria (per l’approvazione del bilancio) sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’assemblea stessa si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
5. Indennità per professionisti e COCOCO (Art. 27 e 44)
Il Decreto prevede per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che è espressamente esclusa dal concorso alla formazione del reddito per l’anno 2020.
L’indennità è erogata direttamente dall’INPS, previa domanda dell’’interessato ed entro i fondi disponibili.
Inoltre, l’’art. 44 prevede che al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Senigallia, lì 18 marzo 2020