Area Fiscale – Decreto Legge 9 aprile 2020, n.23 cd “Decreto liquidità” – Circolare n.4
Misure di accesso al credito per le imprese — Misure per garantire la continuità delle imprese — Misure fiscali e contabili — Disposizioni in materia di lavoro
In data 09/04/2020 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 08/04/2020 n.ro 23 contenente interventi del Governo per far fronte all’emergenza sanitaria.
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Il Decreto è immediatamente efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.
Di seguito si evidenziano e commentano i provvedimenti più di interesse per le imprese.
Si rammenta che il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le eventuali modifiche decise durante l’iter parlamentare di esame del provvedimento. Si segnala che l’Agenzia delle Entrate in data 13.04.2019 ha tempestivamente pubblicato, relativamente al Decreto in commento, la Circolare n.ro 9/E/2020, nella forma di risposta.
1.1 Misure di accesso al credito per le imprese
1.1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 1)
Il decreto introduce misure dirette a favorire il grado di liquidità delle imprese attraverso la prestazione della garanzia di SACE S.p.A. in favore dei loro finanziatori sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La complessità deriva da un insieme di obblighi ai quali tanto i finanziatori quanto le imprese debbono sottostare.
In taluni settori ed in determinate casistiche, purtroppo, il limite posto alla durata massima dei finanziamenti garantiti (6 anni con eventualmente 24 mesi di preammortamento) potrebbe non essere adeguato alle effettive necessità delle aziende.
Si segnala che la misura è soggetta ad autorizzazione della Commissione Europea (che si prevede avverrà in tempi brevi) e dovranno essere rilasciati i moduli per la richiesta della garanzia. Nel frattempo, ABI e SACE hanno creato una task force per rendere le procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato.
La SACE inoltre sul proprio sito web ha illustrato le tappe per ottenere la garanzia.
Per una rapida disamina della norma si rinvia alla tabella allegata sub 1 alla presente circolare.
1.1.1 Ambito soggettivo: a chi compete la misura
Le misure sono dirette alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia CovidCOVID-19. Sono escluse dalla misura agevolativa:
a) le banche e dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito (ovviamente);
b) le imprese che
1) al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (per il settore agricolo) e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 (per la pesca),
2) al 29 febbraio 2020 risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate della banca presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.
Si considera che un’impresa è in difficoltà se:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE [42] e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
– il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
– il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
Per le PMI, secondo la relazione illustrativa al Decreto, l’accesso alla garanzia SACE è subordinata al preventivo esaurimento delle possibilità di utilizzo della garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia di cui si commenta al successivo paragrafo 3.6 della presente circolare.
La garanzia SACE in esame è dunque “complementare” rispetto a quella prevista dal Fondo delle PMI.
1.1.2 Ambito oggettivo: in che cosa consiste la misura
La misura introdotta consiste nella garanzia da concedersi fino al 31 dicembre 2020 ad opera di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per l’erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
La concessione della garanzia avverrà in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni che seguono:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25% per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 realizzato in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, come risultanti dall’ultimo dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Ai fini della verifica del rispetto del limite, occorre considerare che:
– qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
– Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Ai fini di questa disposizione il gruppo deve essere inteso come insieme delle società aventi sede in Italia, senza considerare le società residenti all’estero.
c) la garanzia coprirà il 90 per cento dell’importo del finanziamento (o dell’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento), per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (percentuali inferiori sono dedicate a imprese più grandi). Ai fini della disposizione rileva il valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo e l’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
d) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. I punti base, noti come pb, sono un’unità di misura comunemente usata per le variazioni nelle percentuali finanziarie. Una variazione dello 0,01% corrisponde a 1 punto base.
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno
1) che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
2) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
1.1.3 Aspetti procedurali
Il Decreto per l’accesso alle garanzie prevede la seguente procedura:
a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Il Decreto prevede ulteriormente che
– con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle disposizioni previste dal Decreto.
– in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 condizioni e requisiti indicati per l’accesso alla garanzia possono essere adeguati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
– L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Per quanto sopra occorre attendere l’approvazione della Commissione Europea prima di ritenere efficaci le misure previste con l’articolo esaminato nel presente paragrafo.
1.2 Misure per il sostegno all’internazionalizzazione e investimenti (Art. 2)
1.2.1 SACE S.p.a.
SACE è una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. Con l’obiettivo di potenziare il sostegno pubblico all’esportazione, l’intervento si propone di introdurre un sistema di coassicurazione (la coassicurazione è il contratto di assicurazione stipulato da più enti a copertura del medesimo rischio per quote prefissate; in caso di sinistro, gli enti sottoscriventi sono tenute a corrispondere l’indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza) per i rischi definiti come “non di mercato” in base alla normativa UE (Si tratta di rischi non meramente commerciali ma principalmente politici o conseguenti a catastrofi ovvero rischi di natura commerciale ma inerenti rapporti con paesi non OCSE, sulla base di quanto periodicamente delineato dalla normativa dell’Unione Europea).
Con l’art. 2 del Decreto si interviene sulla attuale disciplina della Sace contenuta all’art. 6 comma 9 e ss del DL 269/2003.
In forza di tale ultima disposizione SACE svolge l’attività di rilascio garanzie, nonché di assunzione in assicurazione contro rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio in favore:
– degli operatori nazionali e delle loro controllate e collegate estere nell’ambito della loro attività con l’estero;
– degli istituti finanziari nazionali ed esteri per i crediti da questi concessi per lo svolgimento delle attività con l’estero;
– dei sottoscrittori di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.
l’attività assicurativa e fideiussoria di SACE beneficia, peraltro, della garanzia dello stato, nei limiti previsti dalle leggi di bilancio di volta in volta emanate.
1.2.2 Le nuove funzioni di SACE S.p.a.
Il Decreto in commento amplia le funzioni di SACE affidandole l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia.
Coerentemente è rivisitata tutta la disciplina dell’ente contenuta nell’art. 6 DL 269/2003.
Si prevede che a fronte dei rischi non di mercato cui incorrono gli operatori l’impegno relativo è assunto senza vincolo di solidarietà:
– da SACE S.p.A. nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.
– dallo Stato nella misura del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione istituito a tal fine e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni in nome proprio e per conto dello Stato: è previsto che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A..
Il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplineranno con convenzione, di durata decennale:
– lo svolgimento da patte di SACE S.p.A. dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere;
– le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A.;
– ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;
Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, su proposta di SACE, delibera
– il piano annuale di attività, che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori,
– il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo,
• la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione,
• le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Ulteriore previsione del Decreto è che SACE S.p.A. assumerà un ruolo diretto quale garante delle imprese.
Essa potrà infatti a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche ed altri soggetti abilitati all’ esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
La norma sarà operativa solo con l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui saranno definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie in esame e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea.
2. Misure per garantire la continuità delle imprese
Il Decreto attraverso un insieme di disposizioni che da un lato derogano alle disposizioni previste in materia di “crisi d’impresa” di redazione dei bilanci d’esercizio delle società di capitali e dall’altro potenziano alcune delle disposizioni già introdotte con il precedente Decreto “Cura Italia” n.ro 18/2020.
2.1 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Art. 5)
Il Decreto rinvia al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi per prevenire la possibilità che le ripercussioni economiche e finanziarie dell’emergenza sanitaria, che si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.
Il sistema delle c.d. misure di allerta, previste dal codice della crisi è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo (prevenire la crisi) ed anzi generando effetti certamente devastanti.
2.2 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6)
Il Decreto per il periodo decorrente dal 09/04/2020 e sino al 31 dicembre 2020 e per situazioni verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data (ivi incluso il bilancio al 31.12.2019) disapplica le disposizioni in tema di riduzione del capitale sociale e scioglimento delle società a causa di perdite
In particolare, sono disapplicati:
– L’art. 2446, commi secondo e terzo e 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, Codice Civile che normalmente prevedono che nelle S.p.A. e nelle S.r.l., quando a causa di perdite il patrimonio netto risulti inferiore a 2/3 del capitale sociale, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta recuperata, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
– L’art. 2447 e 2482-ter Codice Civile, che normalmente prevedono che laddove le perdite abbiano ridotto il patrimonio netto sino ad un importo inferiore al minimo legale (per le S.p.A. 50.000 euro e per le S.r.l. 10.000 euro), gli amministratori debbono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione o la trasformazione della società.
Il Decreto dispone espressamente che per il medesimo periodo non operi la causa di scioglimento delle società prevista ex lege per riduzione o perdita del capitale sociale.
Dalla relazione illustrativa emerge che la disposizione è diretta ad evitare che le perdite di capitale che dovessero verificarsi nel corso del 2020 a causa dell’emergenza pongano gli amministratori nella necessità di scegliere tra porre in liquidazione le società oppure assumersi il rischio di una gestione non prudenziale.
Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per le società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017 che prevede che in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l’assemblea deve essere comunque convocata per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
2.3 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Art. 7)
Le disposizioni precedentemente esaminate si accompagnano con una deroga all’applicazione del principio di continuità che prevede che nei bilanci societari la valutazione delle attività e delle passività avviene nella prospettiva della continuità dell’impresa e non della sua cessazione.
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività (e non ad esempio con criteri di liquidazione) può comunque essere comunque operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio, (per i solari rispettivamente il bilancio 2019 e il bilancio 2018).
La deroga alla prospettiva di continuità non riguarda dunque coloro che già nel bilancio precedente si trovavano sostanzialmente in una situazione tale da poter considerare pregiudicata la continuità dell’azienda per fattori diversi dall’emergenza sanitaria.
Il criterio di valutazione, in ogni caso, è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La società dovrà comunque dare evidenza che la deroga è motivata dalla circostanza che nel bilancio precedente all’emergenza sanitaria la prospettiva di continuità d’impresa era pacifica.
2.4 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)
Il Decreto prevede che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a
– vaglia cambiari,
– cambiali
– altri titoli di credito
emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Per quanto riguarda gli assegni, è previsto che l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. Ciò posto si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione, tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo.
2.5 Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini (Art.13)
Il Decreto con disposizione d’interpretazione autentica stabilisce che con il termine “lavoratori autonomi”, l’articolo 54, comma 1, lettera a), del DL 18/2020 (cfr ns Circ. 3/2020), si intendono anche le ditte individuali e gli artigiani.
La norma inoltre estende, per un periodo di 9 mesi decorrente dal 9.4.2020, i benefici del fondo anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall’entrata in vigore del Decreto.
2.6 Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)
Il Decreto potenzia il fondo di garanzia delle PMI introducendo agevolazioni maggiori rispetto a quelle già previste dall’art. 49 del DL 18/2020 (cfr ns Circ 3/2020) che viene abrogato e sostituito con la disciplina esposta nei paragrafi che seguono e che riprende l’impianto generale della precedente disposizione.
2.6.1 Ambito soggettivo
Il Decreto prevede che la misura in deroga alla vigente normativa del fondo si rivolge alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 anche se non rientrano nella nozione di PMI che sono le imprese che hanno un massimo di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.
L’ambito soggettivo è pertanto decisamente più ampio.
2.6.2 Ambito oggettivo e temporale della misura
Si prevede che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale PMI presso il Mediocredito centrale, il seguente pacchetto di misure agevolative:
a) la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro.
c) sono incrementate le percentuali di copertura sia per la copertura diretta del Fondo sia per la copertura indiretta tramite riassicurazione per primo garante. Gli incrementi variano in funzione della durata e dell’entità dell’operazione. In particolare, il punto di riferimento sono le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, e di importo non superiore, alternativamente:
i. al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
iii. al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento
1. nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e
2. nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
d) per le operazioni effettuate nei limiti di quanto indicato al precedente punto c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione, mentre la percentuale di copertura della riassicurazione (garanzia indiretta) è incrementata al 100 percento per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
1) non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento.
2) non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.
e) per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche indicate al precedente punto c) – ad esempio perché di maggiore durata o di importo superiore ai limiti ivi previsti), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente,
i. all’80 per cento per la garanzia diretta (in luogo del 90%);
ii. al 90 per cento per la riassicurazione (in luogo del 100%);
f) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (che sono erogati per effettuare la ristrutturazione dei finanziamenti aziendali) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,
1) per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e
2) per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento
a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
g) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
h) la garanzia del Fondo è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Resta ferma in ogni caso
1) la disapplicazione del modello di valutazione per le richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:
i. riferite a nuove imprese;
ii. riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
iii. di microcredito;
iv. di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
v. a rischio tripartito per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo.
2) Il trattamento previsto per imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria di cui si dirà al successivo punto “k”;
Sono, comunque, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza CovidCOVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
k) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti che prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi concessi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Al riguardo si precisa che:
1) il pregiudizio derivante dall’emergenza risulterà da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2) l’importo dei finanziamenti non è superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, e comunque a 25.000,00 euro.
3) Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
4) In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
l) Il Decreto prevede che in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come dichiarazione sostitutiva di atto notorio la garanzia indicata al precedente punto c) può essere:
1) cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie sino alla copertura del 100% per cento del finanziamento concesso.
2) rilasciata per nuovi finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiari (e dunque per finanziamenti sino ad un massimo di 800.000 euro);
m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
Il Decreto, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, consentirà di applicare la garanzia dei confidi sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di Garanzia, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
Il Decreto prevede infine che siano concesse, nel limite di una parte delle risorse libere del Fondo, garanzie su portafogli di minibond.
Si consideri, a titolo riassuntivo delle misure sin qui descritte, la seguente tabella:
Limite ricavi del beneficiario | Durata finanziamento | Periodo preammortamento | Importo massimo finanziamento | Importo garanzia diretta | Importo garanzia di riassicurazione | Valutazione del beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun limite | Fino a 72 mesi | 24 mesi | 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro | 100% | 100% | Nessuna valutazione |
3.200.000 euro | 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro | 100% di cui 90% garanzia statale + 10% garanzia Confidi o altro fondo | Nessuna valutazione | |||
Nessun limite | Fino a 72 mesi | Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 -25% ultimo fatturato -fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi | 90% | 100% | Nessuna valutazione |
3. Misure fiscali e contabili
Il Decreto dispone un insieme di proroghe e deroghe alle disposizioni ordinarie che determinano un quadro abbastanza articolato pertanto, al fine di avere un quadro d’insieme è possibile reperire al seguente link il vademecum dell’Agenzia delle Entrate in merito.
3.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)
Il Decreto prevede nuove proroghe per i versamenti e gli adempimenti, a seguito dell’emergenza Covid – 19.
Una novità rispetto alle bozze riguarda il confronto da fare con l’anno precedente (peraltro da noi comunicato ai clienti sulla base delle bozze in corso di esame da parte del Governo). È stato abbandonato il riferimento ai ricavi o compensi, che avrebbe comportato molte complicazioni.
Il confronto va fatto, più semplicemente, sul fatturato o sui corrispettivi anche perché in questo modo ai sensi del comma 9 dell’articolo in esame l’AF potrà agevolmente effettuare i propri controlli disponendo dei dati della fatturazione elettronica.
Possono beneficiarie della sospensione:
1) I contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, oppure nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
2) I contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
3) I contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
4) gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa
La sospensione ha per oggetto i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
– all’imposta sul valore aggiunto
– ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
Si osserva che per fatturato si intendono le fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all’articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile tenendo a mente che:
– la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differita le cui operazioni risultano da un documento di consegna o simili. Tuttavia, la data della fattura deve coincidere con il giorno di effettuazione della operazione (agenzia delle Entrate circolare 14/2019) e può essere anche anticipata.
– Per le fatture differite quindi con più consegne la data della fattura può coincidere con quella dell’ultima consegna oppure convenzionalmente con la data di fine mese.
Questo significa che le fatture emesse con la data di marzo riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo, registrate nel mese di marzo e che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di marzo.
Anche per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione che si riscontra con la trasmissione telematica dei corrispettivi o con la registrazione nel registro dei corrispettivi per i periodi in cui non era o non è partita la predetta procedura.
3.2 Proroga sospensione ritenute su lavoro autonomo e provvigioni
Il Decreto modificando l’art. 62, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr. ns Circ. 3/2020) prevedendo:
– in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
– con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3.3 Metodo previsionale acconti giugno (Art. 20)
Il Decreto disapplica le norme relative a sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti
– dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
– dell’imposta sul reddito delle società
– dell’imposta regionale sulle attività produttive
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.
3.4 Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Non si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
3.5 Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, D.lgs. 241/1997 (Art. 23)
La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
3.6 Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)
La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
3.7 Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)
Il Decreto modifica l’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cfr. ns Circ. 3/2020) in tema di credito d’imposta per operazioni di sanificazione.
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo anche quelle relative
– all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari),
– all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, saranno stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Le ipotesi più comuni, in questi casi, sono quelle di ricorrere a un click-day, premiando quindi i più rapidi a prenotare i fondi, oppure ricorrere a un riparto dei fondi tra tutti coloro che ne faranno richiesta e risulteranno ammissibili all’incentivo, rischiando però di ridurre sensibilmente l’incentivo spettante a ciascuno, laddove le richieste dovessero superare di molto le risorse finanziarie stanziate.
4. Disposizioni in materia di lavoro
4.1 Estensione della platea dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali (Art. 41)
Il decreto 8 aprile 2020 n.23, estende le disposizioni di cui all’articolo 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Questo permette ai datori di lavoro di poter applicare anche a queste forze lavoro gli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, del Fondo d’Integrazione Salariale, dei Fondi di Solidarietà e della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
Riteniamo che le aziende che abbiano già provveduto alla presentazione delle istanze senza questi lavoratori, debbano necessariamente ripresentare una nuova domanda per poter includere anche quest’ultimi.
4.2 Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di CIG in Deroga (Art. 41)
A partire dal 09 aprile 2020 non sarà più necessario pagare l’imposta di bollo di 16 euro per inoltrare le domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Senigallia, lì 14 aprile 2020