Area Fiscale – Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 cd “Decreto Rilancio” – Circolare n.5
Il Decreto 34/2020 noto come Decreto Rilancio (d’ora in poi anche Decreto) introduce nuove agevolazioni per far fronte all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus covid 19. Con la presente circolare si forniscono le informazioni ritenute più rilevanti per la clientela di studio.
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Il provvedimento è molto corposo e variegato.
Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un vademecum sintetico del Decreto che è possibile trovare al seguente link.
Il Decreto Legge sarà presumibilmente soggetto a modifiche in sede di conversione pertanto le disposizioni in commento sono destinate sicuramente a mutare almeno in parte. Tenuto conto dell’attuale situazione lo Studio ritiene comunque utile privilegiare la tempestività dell’informativa.
1. Sostegno alle imprese e all’economia – Misure di sostegno
1.1 Agevolazioni in materia di versamento dell’IRAP (Art. 24)
1.1.1 Ambito soggettivo
La norma si applica a tutti i contribuenti IRAP con esclusione dei seguenti soggetti:
- imprese di assicurazione (art. 7 Dlgs 446/97)
- amministrazioni pubbliche (art. 10-bis Dlgs 446/97)
- intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162 bis Tuir)
- soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente l’entrata in vigore del Decreto
La platea è evidentemente molto estesa, tuttavia si osserva che tra i soggetti esclusi vi sono oltre agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione finanziaria anche le società di partecipazione non finanziaria tra le quali rientrano tipicamente le holding famigliari.
1.1.2 Oggetto dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nella non debenza:
- del versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (che consiste nel periodo 2019 per i soggetti solari).
- del versamento relativo alla prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (che consiste nel periodo 2020 per i soggetti solari) corrispondente al 40% dell’imposta dovuta per il 2019 ovvero al 50% per i soggetti.
Si ricorda che ordinariamente la prima rata dell’acconto IRAP per l’anno 2020 è pari al 40% dell’imposta dovuta per l’anno 2019 elevata al 50% per:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (i noti ISA che hanno sostituito gli studi di settore) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze;
- i soggetti che detengono partecipazioni in
- società di persone ed enti ad esse equiparati (Ai sensi dell’art. 5 del Tuir)
- società di capitali in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli art. 115 e 116 del Tuir
Resta fermo l’obbligo di corresponsione per l’anno d’imposta 2019 degli acconti ad esso relativi così come calcolati con il metodo storico.
Si rileva che sarà anche possibile l’applicazione del metodo previsionale per il calcolo del secondo acconto IRAP del periodo 2020.
L’applicazione del metodo potrà avvenire tenendo conto dell’art. 20 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che consente di stimare l’imposta dovuta per il 2020 con il metodo previsionale con disapplicazione delle sanzioni a condizione che il versamento effettuato sulla base della previsione non sia inferiore all’80% del dovuto.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (§ 4), ha specificato che l’art. 20 trova applicazione anche per gli acconti successivi a quelli di giugno 2020. Infatti, è stato specificato che la norma di favore riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020.
Pertanto, quanto al versamento del secondo acconto IRAP in scadenza a novembre 2020, che non è interessato dalla norma del Decreto rilancio, occorrerà valutare con attenzione la convenienza tra il metodo storico e il metodo previsionale potendo beneficiare dell’applicazione del citato art. 20 del DL 23/2020 per limitare il rischio di sanzioni.
1.2 Contributo a fondo perduto (Art. 25)
1.2.1 Ambito soggettivo
Il contributo compete a coloro che:
- sono titolari di partita IVA,
- producono (ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi):
- reddito d’impresa (con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente l’entrata in vigore del Decreto);
- reddito di lavoro autonomo (con compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente l’entrata in vigore del Decreto);
- reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir;
Il contributo non compete:
- ai soggetti che abbiano cessato l’attività al 31.03.2020;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162 bis Tuir;
- ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia;
- ai lavoratori dipendenti;
- aiprofessionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (avvocati,commercialisti, notai, agenti commercio , medici , farmacisti , dirigenti azienda, ingegneri architetti ecc .. in sostanza tutte le professioni qualificate).
1.2.2 Ambito oggettivo
Il contributo compete ai soggetti di cui sopra alle seguenti condizioni:
- per la generalità dei soggetti: alla condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (pertanto assumendo come base di calcolo l’entità l’imponibile risultante dalle fatture emesse con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 – ipotizziamo un dato di 60.000 Euro -, il contributo spetterà a condizione che il fatturato calcolato con riguardo al mese di aprile del 2020 sia inferiore a due terzi di quello del 2019 – nell’esempio il fatturato di aprile 2020 non dovrà superare i 40.000 Euro)
- per i soggetti con inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019: nessuna condizione
- per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismici alluvionali infrastrutturali etc) ancora in essere alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19: nessuna condizione
L’ammontare del contributo a fondo perduto, comunque non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è determinato:
— per i soggetti di cui al precedente punto 1:
applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue le seguenti percentuali:
a) venti per centoper i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente (per i solari il 2019);
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente (per i solari il 2019);
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (per i solari il 2019);.
— per i soggetti di cui al precedente punto 2:
a) in assenza di un riferimento nel 2019 si ritiene che il contributo sia calcolato sulla base del fatturato del mese di aprile 2020 applicando ad esso una percentuale pari al 20%
— per i soggetti di cui al punto 3:
a) si ritengono applicabili le medesime disposizioni previste per i soggetti di cui al punto1 anche in assenza della diminuzione “qualificata” del fatturato.
Stante la complessità della disposizione è necessario che l’Agenzia delle Entrate fornisca i necessari chiarimenti.
1.2.3 Aspetti operativi
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dell’IRAP.
È prevista per i soggetti interessati la presentazione, esclusivamente in via telematica, di una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Il termine è fissato in sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della istanza stessa, che sarà indicata con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Unitamente all’istanza è trasmessa anche l’autocertificazione di regolarità antimafia (ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011).
In caso di indebita fruizione l’Agenzia delle Entrate provvedere al recupero con applicazione di sanzioni amministrative ed eventualmente penali.
1.3 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26)
Il Decreto, prevede un incentivo straordinario finalizzato a “premiare” la capitalizzazione di determinate società e altri soggetti, espressamente indicati dalla norma.
La norma commentata nei paragrafi che seguono è particolarmente complessa e richiederà ulteriori chiarimenti per essere utilizzata.
1.3.1 Ambito soggettivo
Le misure agevolative, che concernono aumenti di capitale ed emissioni di Strumenti Finanziari, interessano le società aventi sede in Italia costituite nella forma di
- società per azioni,
- societàin accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata, anche semplificata,
- societàcooperative,
- societàeuropee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001,
- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,
sono escluse:
- le società finanziarie o di partecipazione (art. 162-bis Tuir)
- le società che esercitano attività assicurative
1.3.2 Ambito oggettivo
Le società debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, (ovvero a dieci milioni di euro nel caso della misure previste in tema di emissione di Strumenti Finanziari di cui si tratterà in seguito), e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
- abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;
- abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (nel caso della misure previste in tema di emissione di Strumenti Finanziari di cui si tratterà in seguito l’aumento di capitale non può essere’ inferiore a 000 euro).
- alla data del 31 dicembre 2019 le società non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa ediliziaed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortunie della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative dicui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (legislazione anti-mafia);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e’ intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati tributari(DL 74/00) con applicazione della la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, 74).
- solo nel caso di accesso alla misura prevista in tema di emissione di Strumenti Finanziari, il numero di occupati deve essere inferiore a 250 persone;
L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto in commento nonché degli altri aiuti ricevibili non può eccedere, per ciascuna società, l’ammontare di:
- euro 800.000 per la generalità delle società
- euro 120.000 per le società operanti nel settore della pesca o dell’acquacoltura
- euro 100.000 per le società operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
l’efficacia delle misure previste è inoltre subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
1.3.3 Oggetto delle agevolazioni
Credito d’imposta per i conferenti
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro (con ciò escludendo l’ipotesi di conferimenti in natura) in esecuzione dell’aumento del capitale sociale in esame compete un credito d’imposta pari al 20 per cento calcolato su una quota del conferimento di massimo 2.000.000 di euro (massimo Euro 400.000).
Il Credito compete alle seguenti condizioni:
— La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
— Non si proceda alla distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, fino al 31 dicembre 2023 da parte della società oggetto del conferimento in denaro;
in caso di inosservanza degli obblighi in questione si verificherà la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
L’agevolazione spetta all’investitore che deve ricevere una certificazionedella società conferitaria che attesti:
- di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile(800.000 Euro nella generalità dei casi);
- ovvero,in caso di esubero, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.
Non possono beneficiare del credito d’imposta:
- le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria,
- le società che sono sottoposte a comune controllo o
- le società che sono collegate con la conferitaria ovvero che sono da questa controllate.
Il credito compete anche quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese in esame e che siano residenti:
- nel territorio dello Stato o
- in Stati membri dell’Unione europea
- in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Il credito d’imposta
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo e
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione su F24
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Credito d’imposta per le conferitarie
Alle società conferitarie è inoltre riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un ulteriore credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale agevolato.
In caso di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria si realizza la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali (analogamente a quanto avviene per il credito d’imposta del conferente).
Le conferitarie possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Decreto prevede per l’attuazione delle disposizioni in esame l’emanazione di apposito DM da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
In sintesi:
- I soci, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di una o più società, dovrebbero beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% delle somme conferite.
- Le società ricapitalizzate, invece, ove soddisfino le ulteriori condizioni prescritte dalla disciplina, dovrebbero vedersi riconoscere, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.
Si segnala che le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Il credito d’imposta, inoltre, sarà utilizzabile in compensazione.
Strumenti finanziari
Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI“» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della propria dotazione del Fondo:
- obbligazioni o
- titolidi debito di nuova emissione,
con le caratteristiche indicate specifiche previste dal Decreto ed emessi dalle società beneficiarie dei conferimenti agevolati che rispondono alle condizioni stabilite per i conferimenti agevolati.
L’ammontare delle sottoscrizioni dei citati strumenti finanziari è al massimo pari al minore importo tra:
- tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale agevolato e
- il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi.
Qualora la società sia beneficiaria di
- finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, ovvero
- di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione,
la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra:
- il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi;
- il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio;
- il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante
Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi anche superando i limiti ordinari del Codice Civile che in via generale prevedrebbe che la società possa emettere obbligazioni solo per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione con possibilità di rimborso anticipato decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
La società emittente gli Strumenti finanziari assume l’impegno di:
- non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote
- non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Il Decreto affida l’attuazione delle disposizioni in tema di strumenti finanziari ad un DM di prossima emanazione. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel BM saranno altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
1.4 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili e affitto d’azienda (Art. 28)
Il Decreto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, prevede per:
- isoggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (il limite non si applica per strutture alberghiere e agrituristiche),
- glienti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di:
- locazione,
- leasing
- concessione
di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio:
- dell’attività industriale, commerciale,artigianale, agricola, di interesse turistico;
- abitualee professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- dell’attività’ istituzionaleper gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta, in caso di affitto d’azienda, comprensivo di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività’ di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito d’imposta e’ commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (si ritiene che per gli enti non commerciali con attività evidentemente istituzionale non si abbia tale limite).
Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite F24 e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia.
Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.
1.5 Proroga del termine di consegna dei beni ai fini del super ammortamento (Art. 50)
In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 stabilito dal decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, per la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di superammortamento, per i quali entro il 31.12.2019 sua stato corrisposto un acconto superiore al 20% del costo di acquisizione, e’ prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Misure Fiscali
2.1 Incentivi efficienza energetica, sisma, fotovoltaico e colonnine perveicoli elettrici (Art. 119)
Il Decreto interviene potenziando gli ormai noti bonus per il risparmio energetico ed il sisma bonus previsti dal DL 63/2013 come d’appresso illustrato.
2.1.1 Ambito soggettivo
Le disposizioni che potenziano le detrazioni in esame si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (NB: per gli interventi di risparmio energetico,la maggiorazione si applica solo alle unità residenziali adibite ad abitazione principale);
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
2.1.2 Risparmio energetico
Per quanto riguarda il bonus derivante da interventi diretti al risparmio energetico la detrazione è elevata al 110%per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
-
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernaleesistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro cogenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
L’aliquota maggiorata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dal citato articolo 14 DL. 63 del 2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente alla condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti da a) a c).
Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventida a) a c) nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente ad interventi di installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile,
- il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
2.1.3 Sisma Bonus
Con riferimento agli interventi rientranti nel cd Sisma Bonus (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 DL n. 63 del 2013) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il Decreto prevede che per gli interventi in questione, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) Tuir relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, spetterà solo nella misura del 90 per cento.
La maggiorazione per sisma bonus non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4 (cioè le zone meno pericolose dove la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa).
2.1.4 Impianti fotovoltaici
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 1 TUIR, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad
- un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
- nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, ed a condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
- ad uno degli interventi di risparmio energetico di cui alle precedenti lettere da a) a c) (paragrafo 3.1.2) oppure
- a interventi concernenti le misure anti-sismiche (paragrafo 3.1.3)
In caso di interventi riqualificazione edilizia “pesante” di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
La detrazione in materia di impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
2.1.5 Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle precedenti lettere da a) a c).
2.2 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120
La norma prevede un credito d’imposta per incentivare l’adozione di misure di adeguamento dei processi produttivi e gli ambienti di lavoro all’emergenza sanitaria
2.2.1 Ambito soggettivo
Compete l’agevolazione:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 alla presente (tipicamente attività turistico alberghiere);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore;
2.2.2 Oggetto dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione:
- agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari:
– per il rifacimento di spogliatoi e mense
– per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni
– per l’acquisto di arredi di sicurezza - agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari:
– ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa
– per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, con F24.
Con Decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli già indicati.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto, saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.
2.3 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto o in credito cedibile (Art. 121)
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), TUIR;
- efficienza energetica (art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ecommi 1 e 2 dell’articolo 119 per la detrazione potenziata);
- adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies DL 63/2013, e comma 4 dell’articolo 119 per la detrazione potenziata);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, (articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) TUIR, e interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 per la detrazione potenziata);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter DL 63/2013 e comma 8 dell’articolo 119 per la detrazione potenziata);
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione su F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia procede, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante. Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario del credito, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore Decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi previsti dall’art 119 del decreto.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto sarà disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:
- per gli interventi di riqualificazione energetica: i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti dalla normativa vigente e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- per gli interventi relativi a misure anti-sismiche: l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I soggetti debbono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
2.4 Cessione dei crediti d’impostadaprovvedimenti COVID-19 (Art. 122)
Il Decreto Rilancio introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2021, di effettuare cessione dei crediti d’imposta introdotti in reazione all’emergenza sanitaria dal Decreto Rilancio stesso e dai precedenti Decreti al fine di consentirne la monetizzazione anticipata, in luogo dell’utilizzo diretto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta in particolare di:
- credito d’imposta per botteghe e negozi relativamente ai canoni di locazione (cfr paragrafo 3.3 ns Circ 3/2020);
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del Decreto;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Decreto;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del Decreto.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione su F24. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
2.5 Credito d’imposta per sanificazione e di dispositivi di protezione (Art. 125)
Il Decreto, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, concede a
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
- enti religiosi civilmente riconosciuti,
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- per l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti quali prodotti detergenti e disinfettanti termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero
- in compensazione su F24.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ne del valore della produzione ai fini IRAP.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto per l’agevolazione a livello complessivo che dal Decreto risulta essere di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Essendo previsto un limite per l’agevolazione, è opportuno predisporre la documentazione non appena uscirà il provvedimento di cui al periodo precedente per essere pronti a formulare la richiesta di accesso al credito.
Con l’introduzione della disposizione in esame sono contestualmente abrogati l’articolo 64 del DL Cura Italia e l’articolo 30 del DL 23/2020 (cfr paragrafi 3.2 ns Circ 3/2020 e 4.7 ns Circ 4/2020).
2.6 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi Art. 126
Il Decreto interviene sulle sospensioni dei versamenti previste dal precedente DL 23/2020 già esaminato nelle nostra Circolare n.ro 4 (paragrafo 4.1) del corrente anno.
Si trattava in particolare della sospensione dei versamenti previste per determinate categorie di contribuenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- all’imposta sul valore aggiunto
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Che sarebbero dovuti riprendere con decorrenza dal mese di giugno 2020 in unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
I versamenti sospesi in questione in forza del Decreto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Il Decreto prevede inoltre che i soggetti che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, DL 23/2020, avendo ricavi o compensi inferiori a 400.000 Euro potevano nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 richiedere il non assoggettamento del propri compensi alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, , provvedono in proprio a versare l’ammontare delle medesime ritenute,
- in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2.7 Proroga dei termini di ripresadei versamentiex artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (Art. 127)
Il Decreto interviene sugli artt. 61 e 62 del DL cura Italia che disponevano diverse sospensione dei versamenti (per i quali si rinvia alla nostra circolare n.ro 3/2020 par. 3.1) prevedendo la proroga dei termini per i versamenti sospesi in forza dei predetti articoli .
È in particolare disposta la ripresa dei versamenti sospesi a decorrere dal
- 16 settembre 2020 in unica soluzione o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
2.8 Proroga affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate (Art. 137)
Il Decreto dispone la proroga dell’agevolazione prevista per l’affrancamento di terreni e partecipazioni già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 (cfr nostra circolare n.ro 1 2020).
In sostanza è possibile rideterminazione i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 ° luglio 2020.
Le imposte sostitutive, pari all’aliquota unica dell’11% del valore periziato, dovute per il riconoscimento dei maggiori valori possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
2.9 Rimessione in termini e versamento degli avvisi bonari(Art. 144)
Il Decreto prevede che i versamenti delle somme dovute a seguito delle procedura automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni (da cui scaturiscono i ben noti “avvisi bonari”) in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto (18/05/2020), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
I medesimi versamenti qualora in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
I versamenti così come prorogati possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 Art. 147
Per l’anno 2020, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ordinariamente di 700.000 Euro per la compensazione annuale di crediti in F24 è elevato a 1 milione di euro.
3. Misure per il Turismo
Operando in località a carattere turistico si ritiene necessario esaminare anche le disposizioni che interessano le aziende de settore in considerazione dello stato di grave difficoltà che stanno affrontando
3.1 Tax credit vacanze Art. 176
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:
- dalle imprese turistico ricettive,
- dagli agriturismo
- dai bed &breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito
- nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
- nella misura di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- nella misura di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Condizioni di spettanza del credito (prescritte a pena di decadenza):
- le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile esclusivamente:
- nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
- Nella misura del 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del l’avente diritto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione su F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle commentate disposizioni da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A..
3.2 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico Art. 177
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
4. Altre Disposizioni
Il Decreto contiene numerose altre disposizioni per un riepilogo delle quali si rinvia alla tabella allegata sub 2 alla presente.
* * * * *
Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Senigallia, lì 25 maggio 2020
Cordiali saluti