Area Lavoro – Pubblicazione ed entrata in vigore del c.d. “Decreto Rilancio”
Il c.d. “Decreto rilancio” (D.L. 34/2020), approvato dal Governo in data 13.05.2020, è entrato in vigore il giorno 19.05.2020 con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La stesura definitiva del provvedimento, conferma in sostanza le principali misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese già anticipate nelle “bozze” circolate in rete durante gli scorsi giorni.
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1. Premessa
Il presente documento esamina le più significative novità impattanti in ambito contributivo, fiscale e dell’amministrazione delle Risorse Umane, riproponendo di fatto molte delle valutazioni già anticipate nella precedente circolare, stante la sostanziale coincidenza tra il provvedimento definitivo qui analizzato e la bozza oggetto della precedente comunicazione.
2. Adempimenti e sospensione dei versamenti
In tema di adempimenti e sospensione dei versamenti, le modifiche si sostanziano nelle seguenti disposizioni:
• rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per IVA e ritenute anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti;
• sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi AdER, Agenzia delle Entrate Riscossione;
• rinvio al 10 dicembre per quanto dovuto nel 2020 per “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”.
Di seguito una tabella riassuntiva e una disamina dei principali provvedimenti sopra elencati.
Articolo Decreto Rilancio | Versamenti Interessati | Data di Scadenza |
---|---|---|
Articolo 126 | Versamento di ritenute e contributi marzo, aprile e maggio 2020 oggetto di sospensione | 16 settembre 2020 |
Articolo 144 | Versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni | 16 settembre 2020 |
Articolo 149 | Versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta | 16 settembre 2020 |
Articolo 154 | Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate 2020 | 10 dicembre 2020 |
2.1 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)
L’art. 126 proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli art. 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, nonché degli artt. 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
I versamenti sospesi dai decreti numero 18 e 23 del 2020 per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
La norma, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), prevede inoltre, il non assoggettamento dei ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio, alle ritenute di acconto di cui agli artt. 25 e 25 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, da parte del sostituto di imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020. In particolare, si prevede per i soggetti la possibilità di versare le ritenute di acconto oggetto della sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).
2.2 Sospensione versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)
L’articolo 144 disciplina la rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, quindi il 18 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
I pagamenti scaduti tra l’entrata in vigore del decreto (19 maggio) e il 31 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separate, sono allo stesso modo considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
I versamenti di cui sopra, possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2.3 Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149)
L’articolo 149 del Decreto Rilancio, dispone la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del Dlgs 218 / 97”.
La stessa norma prevede altresì la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio di quanto relativo alle rateazioni in corso per i predetti atti ed a quelle relative agli istituti definitori previsti dal DL 119 del 2018, quelli per intenderci della “pace fiscale”:
• processi verbali;
• atti del procedimento di accertamento;
• controversie tributarie;
• atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
In merito alle modalità di versamento è stato disposto che I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga”.
2.4 Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio (art. 154)
L’articolo 154, introduce alcune modifiche all’articolo 68 del DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, a cominciare dalla lettera a) che differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei pagamenti.
E’ stabilito che per i piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.
Un’attenzione particolare merita la lettera c) del presente articolo riferito al Saldo e Stralcio ed alla rottamazione ter con la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate in scadenza nel 2020. Questa data è però tassativa in quanto è espressamente negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
In ultimo, è rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate indicate alla lettera c) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto facendone decadere la validità al 31 dicembre 2019.
3. Cassa integrazione guadagni (art. 68 e seg.)
TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO: la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19, resta fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso dalla sede INPS territorialmente competente, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere utilizzato per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono ora concessi dall’Inps direttamente a domanda del datore di lavoro previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. E’ consentito rivolgersi subito al predetto Istituto per velocizzare i tempi di erogazione, con l’obiettivo di superare i forti ritardi legati alla tortuosità delle attuali procedure.
Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
La domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
E’ comunque previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
4. Permessi legge 104 (art. 73)
L’articolo 73 del “Decreto Rilancio”, conferma, anche per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia. Vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi).
5. Congedi parentali (art. 72)
In materia di congedi per i dipendenti del settore privato, l’art. 72 estende a trenta giorni il periodo di tempo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, ed ampliando il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La norma prevede ancora che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
6. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)
Con l’art. 74 viene estesa al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero, come previsto dall’art. 26 del Decreto Cura Italia, e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Resta confermato che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
7. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)
Viene esteso a 5 mesi (quindi altri tre mesi rispetto ai 60 giorni previsti dal Cura Italia), il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.
Inoltre, al datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, viene concessa la possibilità di revocare il licenziamento purchè faccia contestualmente richiesta del trattamento di Cassa Integrazione a partire dalla data in cui abbia avuto efficacia licenziamento stesso. In tal caso, il rapporto di lavoro sarà ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore stesso.
8. Tempo determinato: rinnovi e proroghe senza causali (art. 93)
L’art. 93 del Decreto Rilancio, con riferimento ai contratti a termine e di somministrazione, contiene un inciso importante non presente nelle bozze circolate prima della pubblicazione in G.U.: si fa riferimento ai contratti in essere “alla data del 23 febbraio”. La norma pertanto, consente di non indicare la causale, fino al prossimo 30 agosto, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020. Vengono esclusi dal nuovo regime tutti I contratti scaduti prima del 23 febbraio scorso, così come quelli stipulati per la prima volta in seguito a tale data; per questi rapporti resta obbligatorio il regime previsto dal Decreto Dignità, e quindi va indicata la causale qualora sia necessario un rinnovo (e in caso di proroga che allunghi il rapporto oltre I 12 mesi complessivi).
E’ tuttavia opportuno evidenziare che la Legge non specifica la durata cui possono arrivare I contratti prorogati o rinnovati utilizzando il regime acausale. La norma infatti non chiarisce se il 30 agosto debba essere considerato come data ultima per la sottoscrizione di un accordo di proroga o di rinnovo, la cui data potrà raggiungere quella prevista dalle regole ordinarie o se, invece, costituisca la data entro cui deve scadere il contratto. In attesa che la Legge di conversione del Decreto chiarisca questo dubbio, è consigliato adottare la lettura più prudente, stipulando cioè proroghe e rinnovi acausali con una durata massima che non superi il 30 agosto.
9. Promozione del lavoro agricolo (art. 94)
L’art 94 introduce una disposizione che promuove il lavore agricolo, stabilendo a favore dei percettori di ammortizzatori sociali (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa), ed ai percettori di NASPI e DIS-COLL nonchè di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di Lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000,00 Euro per l’anno 2020.
10. Lavoro agile (art. 90)
L’art. 90 riconosce fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica DA COVID – 19, un diritto a svolgere la prestazione di Lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni, semprechè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente).
Viene altresì previsto un obbligo di comunicazione telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i datori di Lavoro del settore privato concernente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.