Area Lavoro – Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione del c.d. Decreto Rilancio

Circolare Lavoro Luglio 2020

Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 m. 34 (cd. Decreto Rilancio) – nuove disposizioni sui contratti a termine, di somministrazione di lavoro e di apprendistato di I e di III livello.

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1) Introduzione.

La conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), per opera della legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020, ha introdotto fra le altre cose, ulteriori disposizioni riguardanti i contratti a termine, di somministrazione di lavoro e di apprendistato di I e di III livello. Di seguito una rapida sintesi delle novità previste.

2) Contratto a tempo determinato.

Il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che il termine dei contratti a tempo determinato è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, introdotta dal nuovo co. 1-bis, opera automaticamente senza che sia necessario indicare la “causale”.
Il concetto di fondo della norma, appare chiaro: se ad esempio un lavoratore a tempo determinato è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo di uguale durata.
Sembra inoltre altrettanto chiaro che questo effetto si verifica in automatico, senza alcuno spazio discrezionale di scelta per il datore di lavoro.

Si ritiene che la proroga in discorso non si applichi ai contratti a tempo determinato già cessati per sopraggiunta scadenza del termine prima dell’entrata in vigore della Legge in comment.

Tale “proroga” di legge tuttavia, determinando un allungamento della durata complessiva del contratto, fa sorgere non poche perplessità. A titolo di esempio, si consideri quanto di seguito:

a) se il contratto supera i 6 mesi, “scatta” il diritto di precedenza?
b) se il contratto supera i 12/24 mesi, si converte a tempo indeterminato?
c) se in futuro si riassume lo stesso dipendente, lo stop and go dovrà tener conto anche della durata maggiorata del primo contratto in virtù della proroga di legge?
d) se il contratto supera i 6 mesi, esso rileva ai fini del collocamento obbligatorio? 
Dai primi commenti alla norma, sembra evincersi che la risposta da dare ai predetti quesiti debba sempre essere negative. Del resto, la cd. “proroga” in esame è “forzata”, e non dipende quindi dalla volontà del datore.

3) Contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce altresì che il termine dei contratti a tempo determinato in regime di somministrazione è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, introdotta dal nuovo co. 1-bis, opera anche in questo caso automaticamente, senza che sia necessario indicare la “causale”.

4) Contratto di Apprendistato di I e III livello.

Il sopra citato co. 1-bis, prevede inoltre che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli: 
- 43 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore); e 
- 45 (apprendistato di alta formazione); 
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, opera anche per queste ipotesi automaticamente, salvo diversa concorde volontà delle parti, le quali potrebbero comunque addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto.

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