Area Fiscale – Nuovo tracciato fattura elettronica e aggiornamenti vari – Circolare n.6

Circolare 6 2020

Nuovo tracciato fattura elettronica — Contabilizzazione delle fatture di acquisto intra o extra UE con rappresentante fiscale — Ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta acquisto beni strumentali nuovi – ex super/iper ammortamento — Possibilità di sospensione degli ammortamenti del bilancio 2020

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1. Nuovo tracciato fattura elettronica

Con provvedimento del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuovespecifiche tecniche del tracciato .xml della fattura elettronica. Dal 1° ottobre 2020, si potranno utilizzare i nuovi e più dettagliati “CODICE FATTURA” e saranno, inoltre, disponibili nuove “TIPO RITENUTE” e “CODICE NATURA”.

Dal 1° gennaio 2021 tali codici e tipologie di documenti diverranno obbligatori (quindi facoltativi dal 1° ottobre 2020).

1.1 Tipo documento

In premessa si segnala che per incentivare l’utilizzo dal 1° ottobre dei nuovi codici fattura, l’Agenzia delle entrate ha previsto l’esonero della compilazione dell’esterometro già apartire dall’ultimo trimestre 2020 a tutti quei soggetti che integrano le fatture cartacee ricevute da soggetti INTRA o emettono autofattura per operazioni EXTRA UE, utilizzando i nuovi codici fattura (da TD17 a TD19).

Di seguito si riassumono i nuovi codici per l’emissione delle fatture:

Codice Fattura“Tipo documento” utilizzabili facoltativamente dal 01.10.2020 e obbligatori dal 01.01.2021Descrizione
TD1FatturaDovrà essere utilizzata per le fatture immediate emesse dalle imprese
TD2Acconto/Anticipo su fattura
TD3Acconto/Anticipo su parcellaSi precisa che i professionisti iscritti all’Albo devono utilizzare tale codice e non il TD02
TD4Nota di Credito
TD5Nota di Debito
TD6ParcellaSi precisa che i professionisti iscritti all’Albo devono utilizzare tale codice e non il TD01.
TD16Integrazione fattura reverse charge internoCodice da utilizzare nel caso di acquisto di beni e servizi in reverse charge con fattura ricevuta da fornitore nazionale (appalti, subappalti, pulizie, PC destinati alla rivendita, etc.).
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti INTRA e EXTRA UEQuesta ipotesi riguarda il caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in
favore di un soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio Italiano, per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti. La trasmissione al SDI del documento comporterà l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’esterometro. Si precisa che per operazioni con soggetti IntraUE si effettua l’integrazione, mentre con soggetti ExtraUE
si emette autofattura.
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitariDovrà essere utilizzata per effettuare il reverse charge per l’acquisto di beni (e non di servizi) da paesi INTRA-UE.
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972Questa ipotesi ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l’operazione, non rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato ad emettere autofattura. Questa procedura deve essere attivata anche qualora il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentante fiscale, in Italia
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)Il codice va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente.
In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento.
TD21Autofattura per splafonamentoDeve essere utilizzato per emettere autofattura per regolarizzare la situazione in cui si splafona.
TD22Estrazione beni da Deposito IVA
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)Dovrà essere utilizzato per emettere le fatture differite, relativa alla cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dello stesso cessionario. Si precisa che per le prestazioni di servizi il momento impositivo è quello dell’incasso del corrispettivo; quindi, generalmente, i prestatori di servizio utilizzeranno il codice TD1, a nulla rilevando l’emissione del DDT.
TD25Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)Tale codice riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolazione interna, vale a dire in presenza di una cessione di bene effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente; di conseguenza, la fattura dovrà essere emesse entro il mese successivo a quello della consegna o della spedizione della merce.
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)Generalmente tale codice viene utilizzato per le fatture emesse per la cessione dei beni iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.
TD27Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsaIn questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

1.2 Tipo ritenute

Relativamente alle fatture che presentano l’indicazione delle ritenute, sono stati ampliati anche i tipi di ritenuta, infatti agli attuali RT01 Ritenuta persone fisiche e RT02 Ritenuta persone giuridiche, vengono aggiunte:

  •   RT03 Contributo INPS
  •   RT04 Contributo ENASARCO (agenti e rappresentanti di commercio)
  •   RT05 Contributo ENPAM (medici)
  •   RT06 Altro contributo previdenziale

1.3 Codice natura

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni escluse, esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Di seguito si riepilogano i nuovi codici natura:

Codice natura valido fino al 31.12.2020CODICE IVA UTILIZZABILE DAL 01.10.2020 e OBBLIGATORIO DAL 01.01.2021Descrizione
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972N1Operazioni escluse da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 (es: interessi moratori, spese anticipate in nome e per conto)
N2 - operazioni non soggette ad IVAN2.1Non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (mancanza di presupposto territoriale)
N2.2Non soggette - altri casi (es. fatture forfettari, minimi, etc.)
N3 - operazioni non imponibili IVAN3.1Non imponibili – esportazioni
N3.2Non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3Non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5Non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - operazioni esenti da IVAN4Operazioni esenti da IVA
N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fatturaN5Operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)N6.1Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9Inversione contabile - altri casi
N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)N7IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

2. Contabilizzazione delle fatture di acquisto intra o extra UE con rappresentante fiscale

Tenuto conto dell’aumento degli acquisti che vengono effettuati tramite piattaforme e- commerce (es: Amazon) si indicano di seguito come devono essere trattate le fatture di acquisto.

PRIMA SITUAZIONE – Fornitore extra-UE con beni che partono dal Paese extra-UE = tali operazioni si considerano importazioni con registrazione del documento doganale econ pagamento anche dell’iva nazionale. Si rammenta che per tali fatture non è possibile procedere all’integrazione della fattura come avviene per gli acquisti intra.

SECONDA SITUAZIONE – Fornitore extra-UE con beni che partono da un Paese UE = in tal caso il fornitore extra-UE dovrebbe identificarsi ai fini Iva in un Paese UE diprovenienza dei beni, quindi l’operazione diventa intracomunitaria con i conseguenti adempimenti previsti per le operazioni intra-UE (modello INTRA – se ricorrono i presupposti – Reverse Charge ed esterometro). Se il fornitore extra-UE non si identifica nella UE, l’acquirente italiano deve emettereautofattura provvedendo a versare l’IVA e i relativi dazi doganali presso l’Agenzia delleDogane.

TERZA SITUAZIONE – Fornitore UE o extra-UE con beni che partono da depositi collocati in ITALIA = In questo caso il fornitore deve identificarsi in Italia e quindil’operazione viene considerata interna conseguentemente,

  • se il fornitore è un soggetto UE, bisognerà integrare la fattura,
  • mentre se il fornitore è un soggetto extra-UE bisognerà emettere un’autofattura (art.17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

In ogni caso il modello INTRA non va compilato perché si ritiene operazione interna.

N.B. nel caso di ricevimento di fatture da parte di rappresentanti fiscali italiani o europeicon applicazione dell’IVA del paese del rappresentante fiscale, valutare bene se nellafattura è stata riportata la nostra partita IVA poiché vi è il rischio di essere trattati come consumatori finali: in tale situazione, trattare contabilmente la fattura di acquisto come ricevuta di pagamento.

3. Ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta acquisto beni strumentali nuovi – ex super/iper ammortamento

La legge di bilancio 2020 ha previsto la possibilità di fruire di un credito d’imposta per l’acquisto di beni, materiali o immateriali, nuovi, anziché la possibilità di maggiorarne lequote di ammortamento.
Si ricorda che, per gli acquisti di beni strumentali nuovi dal primo gennaio 2020, è possibilefruire di un credito d’imposta che varia a seconda della tipologia e dalla spesa sostenuta:

TipologiaInvestimentoCredito d'ImpostaPrecedente normativa (maggior ammortamento)
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamentoFino a 2 milioni6%30% (ex 40%)
Bene materiale strumentale nuovo – ex iper- ammortamento beni materiali industria 4.0Fino a 2,5 milioni di euro40%150%
Oltre 2,5 milioni di euro Fino a 10 milioni di euro20%
Oltre 10 milioni di euro0
Bene immateriale strumentale nuovo – ex iper- ammortamento beni immaterialiFino a 700.000 euro15%40%

Tuttavia, per poter fruire del beneficio è necessario che la fattura di acquisto del benecontenga una dicitura che richiami la legge di bilancio relativa al credito d’imposta per ibeni strumentali nuovi, ad esempio: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, co. 185 della L. 160/2019”: in caso di eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, lamancata presenza di tale dicitura può comportare la perdita del credito d’imposta. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la dicitura in fattura è si requisito sostanziale per poter beneficiare del credito, ma l’eventuale omissione può essere sanata in due modi:

1. Mediante richiesta di nota di credito e emissione di fattura corretta;
2. Mediante stampa cartacea della fattura elettronica e apposizione della dicitura mediante timbro o con penna indelebile.

4. Possibilità di sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020

Il D.L. “Agosto” ha previsto la possibilità di non contabilizzare le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nel bilancio 2020.
Più precisamente, per l’esercizio 2020, è prevista la possibilità (quindi si tratta di una scelta) di non imputare, in tutto o in parte, al conto economico, le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali presenti nel libro cespiti.

Le quote di ammortamento sospese devono essere imputate nel conto economicodell’esercizio successivo con l’effetto di prorogare di un anno la durata del piano diammortamento. Ciò significa che, se le quote di ammortamento sono state imputateall’esercizio 2020 in misura parziale (ad esempio il 40%), la restante parte deve essereimputata all’esercizio 2021 (il 60%), mentre dall’esercizio 2022 si tornerà ad applicare ilpiano ordinario. Nel caso di rinvio totale delle quote di ammortamento, il piano di ammortamento verrà rinviato di un anno.

Inoltre, i soggetti che non imputano in tutto o in parte le quote di ammortamentorelative all’esercizio 2020 devono destinare una riserva di utili pari alle quote nonimputate ad una riserva indisponibile: nell’ipotesi in cui gli utili non fossero sufficienti,deve essere vincolata una quota parte del patrimonio netto (riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili), in mancanza di riserve disponibili devono essere vincolati gli utili degli esercizi successivi. Tale riserva diverrà disponibile man a mano che i piani di ammortamento termineranno, o i beni saranno ceduti (ovvero dismessi se materiali).

Si precisa che tale facoltà ha carattere esclusivamente civilistica, infatti dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento non imputate a conto economico saranno comunque deducibili nella dichiarazione dei redditi: ciò comporta la creazione di un doppio binario delle quote di ammortamento.

Infine, si sottolinea come tale disposizione genera inevitabilmente un disallineamento tra i valori civilistici e fiscali dei beni che comporterà:

  • l’iscrizione di un fondo per imposte differite;
  • l’emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscali differenti da quelle civilistiche in caso di cessione dei beni.

Per ulteriori chiarimenti si prega di mettersi in contatto con lo Studio.