Area Lavoro – Pubblicazione ed entrata in vigore del c.d. “Decreto Ristori”
Il 28 ottobre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020), provvedimento che contiene un pacchetto di misure volte al sostegno economico delle attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19.
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La presente circolare si prefigge di esaminare in breve le più significative novità impattanti in ambito contributivo e dell’amministrazione delle Risorse Umane, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e/o integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti o interventi legislativi.
1) Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 12)
L’art. 12 del Decreto in commento, introduce ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Le 6 settimane di trattamenti, sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive approntate con il DPCM del 24 ottobre 2020.
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione, è gratuita per
– i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
– per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019;
– per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Negli altri casi, è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
1.1 Termini e modalità di invio delle domande
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, devono essere inoltrate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata invigore del presente decreto-legge.
Ai fini dell’accesso alle sei settimane di cui sopra, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato pocanzi descritta. L’Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e’ tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.
2) Esonero versamento contributi previdenziali per le aziende che non richiedono la cassa integrazione guadagni (art. 12)
Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al medesimo art. 12 del Decreto in discussione.
3) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13)
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del Decreto in oggetto, è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre 2020.
I pagamenti sospesi di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4) Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12)
L’art. 12 del Decreto in oggetto infine, dispone la proroga fino al 31 gennaio 2021, del blocco dei licenziamenti già introdotti con i predetti decreti emergenziali.
Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
• imprese che hanno cessato l’attività;
• imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.