Area Lavoro – Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 c.d. “DECRETO SOSTEGNI”.
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2021 il cd. “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid – 19.
La presente circolare si prefigge di esaminare in breve le più significative novità introdotte in ambito fiscale, contributivo e dell’amministrazione delle Risorse Umane, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e/o integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti o interventi legislativi.
Ecco in sintesi le principali innovazioni introdotte.
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1) Proroga del periodo di sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni (art. 4, co 2)
Con il comma 2 dell’articolo 4, vengono sospesi fino al 30 aprile (si differisce quindi dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio), gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021 (salvo ulteriori proroghe), riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
2) Nuove disposizioni su cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (Art. 8, c. 1 – 7 e 12 – 14)
Con il Decreto Legge in discussione, vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia in atto.
In particolare, con l’art. 8 viene prevista la possibilità di richiedere:
– fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
– fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le nuove settimane possono essere concesse sia con la modalità di pagamento diretto, sia anticipata dal datore con successivo conguaglio. Questa previsione sembra rappresentare una novità rispetto al passato laddove, almeno con la cassa in deroga, l’anticipo del datore di lavoro è consentito solo alle aziende plurilocalizzate.
Nessuna novità sul fronte dei termini di presentazione delle domande, che anche per questo pacchetto di settimane rimane il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. Pertanto per il mese di aprile le domande potranno essere presentate entro fine maggio.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente. I trattamenti di cui sopra, sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021).
3) Cisoa (Art. 8, c. 8 e 12 – 14)
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, è concesso per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
La domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successive a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4) Blocco dei licenziamenti (Art. 8 co 9 – 11)
Al comma 9 dell’art. 8 del c.d. “Decreto Ristori”, viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi. In particolare:
– fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
– fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e Cisoa.
Il divieto di licenziamento NON si applica:
• nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
• dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015 (NASpI).
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
5) Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (Art. 10)
All’art. 10 del Decreto in commento, viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:
– ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
– ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
– ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
– ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
– ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
– ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
– ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
I commi da 10 a 14, sempre dell’art. 10, prevedono invece l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
L’indennità sarà pari a:
– 1.200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
– 2.400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
– 3.600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.
6) Misure a sostegno dei lavoratori fragili (Art. 15)
L’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’articolo 26 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.
Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
7) Disposizioni in materia di NASPI (Art. 16)
All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
8) Rinnovo e proroga dei contratti a termine (Art. 17)
L’art. 17 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 (il precedente termine era fissato al 31 marzo 2021), della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il legislatore inoltre, al co. 2 dello stesso art. 17, ha stabilito che nell’applicazione del nuovo regime acausale, non si deve tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Una disposizione importante che produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi acasuali già fruiti, rimettendo tutti i datori di lavoro e gli utilizzatori in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati.
9) Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura (Art. 19)
L’art. 19 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.
L’esonero e’ riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.