Area Lavoro – Pubblicazione ed entrata in vigore del c.d. “Decreto lavoro e imprese”

Decreto Legge 21 Ottobre 2021 N. 146

Il D.L. 30 giugno 2021 n. 99, che dispone misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, ha previsto interessanti novità riguardo i trattamenti di integrazione salariale e il c.d. “blocco dei licenziamenti”.

Proprio con riguardo a questi ultimi due temi, il presente documento si prefigge di esaminare in breve le più significative novità introdotte, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti e/o interventi legislativi .

1. INTERVENTI DISPOSTI IN FAVORE DEL SETTORE TESSILE (ART. 4 co 2, 3 e 4)

1.1 Trattamento ordinario di integrazione salariale

I commi 2 e 3 dell’articolo 4 del D.L. in trattazione, disciplinano gli interventi disposti in favore del settore tessile.
In particolare, il comma 2 prevede per le aziende rientranti nei settori delle industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13,14,15), che, a decorrere dal 1° Luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (30 Giugno 2021), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “Covid – 19” di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° Luglio e il 31 Ottobre 2021.
Viene inoltre prevista l’erogazione gratuita del trattamento e quindi i datori di lavoro saranno esonerati dal versamento del contributo addizionale.

1.2 Divieto di licenziamento

Per le suddette aziende, il comma 4 dell’articolo 4, dispone una proroga fino al 31 ottobre 2021 del c.d. blocco dei licenziamenti.
Dunque, per tutto il periodo di fruizione del trattamento di cui sopra, ai datori di lavoro del settore tessile non sarà concesso:
– né l’avvio di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, restando altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

– né l’intimazione, indipendentemente dal numero di dipendenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 Luglio 1966, n. 604, restando inoltre sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della stessa Legge.

2. ULTERIORE TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (ART. 4 co 8)

2.1 Trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 148

Il comma 8 del decreto in esame, dispone l’inserimento nel Decreto Sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) del nuovo art. 40 bis.
La predetta norma, garantisce in favore dei datori di lavoro privati che:

a) sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021),

b) non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015,

un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4 ,5, 12 e 22 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 148, per un massimo di 13 settimane e fruibili fino al 31 dicembre 2021.

2.2 Divieto di licenziamento

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi della disposizione sopra citata, il testo del Decreto prevede che per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, non sarà permesso:
– l’avvio di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, restando inoltre sospese le iniziative pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
– l’intimazione, indipendentemente dal numero di dipendenti, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 Luglio 1966, n. 604, restando inoltre sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della stessa Legge.

3. CASI DI ESONERO DAL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Nessuna novità viene invece stabilita con riguardo ai casi di non operatività del blocco dei licenziamenti. Eventuali chiusure di rapporti di lavoro dunque, potranno essere effettuate solo nelle ipotesi eccezionali disciplinate dalla normativa previgente.
Pertanto, le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano:
• nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
• nei casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
• nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015 (NASpI).
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.