Area Lavoro – Decreto n. 143 del 25 giugno 2021 – c.d. “Durc di congruità”
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, è stato introdotto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti Sociali del settore edile con l’Accordo Collettivo del 10 settembre 2020.
Il provvedimento punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
Di seguito verranno esaminate in breve le caratteristiche più significative di questo nuovo sistema, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti e/o interventi legislativi .
1. Termini e ambito di applicazione
Le novità qui descritte, riguardano i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile a partire dal 1° novembre 2021.
La verifica della congruità si applica:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
Il Decreto si rivolge:
• al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
2. Verifica di congruità e rilascio attestazione
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all’impresa, con l’invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.
Ci sono, però, delle clausole da considerare. Qualora lo scostamento dagli indici sia pari o inferiore al 5%, l’attestazione potrà essere rilasciata, «previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento». In alternativa, l’impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, «mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile».
3. Assenza di congruità e conseguenze
L’eventuale esito negativo in ordine alla verifica di congruità, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc online. Quindi, senza congruità non viene emsso il Durc e l’impresa viene, di fatto, esclusa dal mercato.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.