Area Fiscale – Decreto “Sostegni-bis”, convertito nella L. 23.7.2021 n. 106 – Modifiche in sede di conversione
Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, ad esclusione dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che è stata analizzata nella precedente circolare.
1. “Rottamazione dei ruoli” e “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”
Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021.
Per effetto dell’ulteriore proroga si dovrà pagare entro:
– il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
– il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;
– il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020;
– il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;
– il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.
Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:
– il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020;
– il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
2. Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e terreni
È stata prevista una proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.
Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021.
Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:
– la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
– il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.
3. Persone fisiche proprietarie di abitazioni locate – esenzione IMU 2021 con sfratto per morosità
È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
– entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
– successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati.
Richiesta di rimborso
Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.
4. Modifiche al credito d’imposta per il 2021 sui canoni di locazione di immobili
Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d’azienda), anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell’aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020).
I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.
Credito locazioni 2021
Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:
– prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
– riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).
5. Ricontrattazione delle locazioni commerciali
Modificando l’art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:
¥ il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
¥ si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020.
6. Contributo a fondo perduto con ricavi da 10 a 15 milioni
Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegni-bis”, definendone anche la modalità di determinazione.
7. Credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti.
Sono agevolabili le spese:
– sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
– relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM.
8. Proroga degli incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti
Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:
– del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011;
– del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.