Area Lavoro – Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Prestazione Autonoma Occasionale Circolare Lavoro

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, ed in vigore dal 21 dicembre 2021, nel convertire con modificazioni il Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), ha introdotto (art 13) un nuovo importante adempimento relativo alla gestione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

La presente nota si prefigge di esaminarne sinteticamente i caratteri.

1. Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva (art. 13 l. n° 215/2021)

Al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.

Si ribadisce che tale obbligo è vigente dal 21 dicembre 2021.

La nuova disposizione richiama le modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D. Lgs. n. 81/2015, cioè quelle previste per attendere all’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori intermittenti o a chiamata.

Quindi, anche per i lavoratori autonomi occasionali, la neo introdotta comunicazione preventiva obbligatoria andrà effettuata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità operative:

1) On-line, attraverso il link https://servizi.lavoro.gov.it, che consente l’accesso al sito cliclavoro.

L’azienda, potrà inviare le comunicazioni attraverso la compilazione di un apposito modulo, previo accesso al portale tramite SPID o CIE (Carte Identità Elettronica);

2) Via e-mail, al seguente indirizzo PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato esclusivamente con strumenti informatici. Il modello “UNI-Intermittente” che è reperibile sul sito ww.cliclavoro.it, contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato.
Si precisa che per utilizzare tale modalità di comunicazione non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella intermittenti@pec.lavoro.gov.it è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.

3) Sms, al numero 339-9942256.

L’invio tramite sms, potrà essere utilizzato dalle aziende solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione. E’ necessario che il datore di lavoro che sta inviando l’SMS sia già registrato al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello.
L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

4) Fax all’ITL competente.

Quest’ultimo canale, è da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
ITL Ancona fax n. 07141921299
ITL Pesaro/Urbino fax n. 0721371484
ITL Macerata fax n. 07334050216
ITL Ascoli Piceno fax n. 0736339521

1.1 Sanzioni (art. 13)

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.