Area Fiscale – “Decreto Fiscale” conv. Legge del 17/12/2021 n.215 – Principali novità apportate in sede di conversione

Decreto Legge Del 21.10.2021 N.146

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”), entrato in vigore il 22.10.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, nell’ambito della manovra finanziaria per il 2022. Il Decreto era stato commentato nella Circolare di Studio n. 10 del 29/10/2021.

Il DL 21.10.2021 n. 146 è stato convertito nella L. 17.12.2021 n. 215, entrata in vigore il 21.12.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del DL 146/2021. Si segnala tuttavia che alcune delle norme di seguito esaminate sono, a loro volta, oggetto di proposte emendative qualificate nel corso dell’iter di approvazione del Ddl. di bilancio 2022, in discussione presso il Senato della Repubblica.

1. Cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 – termini di pagamento

Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.
Inizialmente, era stata prevista, per le cartelle indicate, una estensione del pagamento a 150 giorni, elevata a 180 giorni in sede di conversione del DL 146/2021.
Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell’Agente della Riscossione.
Nel predetto lasso temporale di 180 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.

Termine per il ricorso
Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.

2. Rinvio delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”

L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 convertito ha differito dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede, infatti che:
− i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
− i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022. In particolare:
− l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
− l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 (il 31.7.2022 è domenica, pertanto l’invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1.8.2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dall’1.8.2022 al 20.8.2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22.8.2022).

3. Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:
− da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
− da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

4. Invio dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria

L’art. 5 co. 12-ter del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.1.2022 all’1.1.2023 l’obbligo previsto dall’art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, il quale impone agli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 21.11.2014 n. 175) di inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Attualmente, tali soggetti (es. farmacie, parafarmacie, ottici) possono memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria su base facoltativa. Tuttavia, a partire dall’1.1.2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.

5. Sistemi di incasso evoluti per l’invio dei corrispettivi

L’art. 5 co. 12-bis del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.7.2021 all’1.7.2022 la possibilità di utilizzare sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Tale possibilità è prevista dall’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 per consentire agli esercenti attività di commercio al minuto, compresi i gestori di distributori automatici, di utilizzare un unico strumento per la rilevazione dei pagamenti, nonché per assolvere gli obblighi di cui all’art. 2 co. 1 e 2 de DLgs. 127/2015.
Provvedimento attuativo
La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e dei termini di invio, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

6. Regolarizzazione dei versamenti Irap – ulteriore proroga

L’art. 1-bis co. 1 del DL 146/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti Irap prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita tre volte:
− una prima volta al 30.4.2021;
− una seconda volta al 30.9.2021;
− una terza volta al 30.11.2021.

6.1 Ambito applicativo della regolarizzazione

L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dall’obbligo di versamento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

6.2 Motivi dell’ulteriore proroga

La proroga di tale scadenza pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari. Infatti, la Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021 n. 8442 ha nuovamente modificato il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, aumentando i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso.

7. Contabilità di magazzino

Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:
− l’ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); e contemporaneamente,
− il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro).
Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’ultima modifica dei limiti in esame.
Pertanto, per verificare se, nel periodo d’imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento 2018 e 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.

8. Abitazione principale ai fini dell’Imu – immobili dei componenti del nucleo familiare in comuni diversi

L’art. 5-decies del DL 146/2021 convertito modifica la definizione di abitazione principale ai fini dell’Imu contenuta nel co. 741 lett. b) dell’art. 1 della L. 160/2019.
Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.
Di fatto, viene uniformato il trattamento ai fini Imu che consente di beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per una unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Entrata in vigore
Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sono entrate in vigore il 21.12.2021 e, pertanto, saranno applicabili dal 2022.

9. Non imponibilità Iva per i trasporti internazionali di beni

L’art. 5-septies del DL 146/2021 convertito prevede che, nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità Iva di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
− dall’esportatore;
− dal titolare del regime di transito;
− dall’importatore;
− dal destinatario dei beni;
− o dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72.
La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data in conformità alla Corte di Giustizia UE 29.6.2017 causa C-288/16.

10. Non imponibilità Iva per le cessioni di beni anti-covid alla commissione europea

L’art. 5 co. 15-bis e 15-ter del DL 146/2021 convertito introduce il regime di non imponibilità Iva anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la suddetta Commissione o agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti al fine contrastare la pandemia da COVID-19 (art. 72 co. 1 lett. c-bis) del DPR 633/72).
Fa eccezione il caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.
Nell’ipotesi in cui vengano meno le condizioni di applicazione del regime di non imponibilità Iva, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’Amministrazione finanziaria e la cessione è soggetta ad imposta alle condizioni applicabili in quel momento.
Il regime di non imponibilità in argomento si applica alle operazioni compiute a partire dall’1.1.2021 (per le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, sono emesse note di variazione).

11. Misure a sostegno delle attività di bed & breakfast a gestione familiare – soggetti destinatari

Il fondo di cui all’art. 7-bis co. 3 del DL 25.5.2021 n. 73 convertito, avente una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, è destinato al “sostegno dei bed & breakfast a gestione familiare” (locuzione sostituita alla precedente, relativa al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale).

12. Contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli – modalità di concessione

Dal 21.12.2021, la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli (art. 1 co. 1031 lett. b-bis) della L. 30.12.2018 n. 145) avviene secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, già previsto dall’art. 74-bis co. 2 del DL 104/2020.

13. Canone unico patrimoniale – occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture

L’art. 5 co. 14-quinques del DL 146/2021 convertito introduce una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) della disciplina del canone unico patrimoniale con riferimento alle occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità di cui al co. 831 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, per i quali la norma chiarisce chi sia il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone.
In particolare, viene stabilito che:
− per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale (in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali), il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
− per “occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800,00 euro.

14. Imposta di soggiorno – responsabilità del gestore

L’art. 5-quinquies del DL 146/2021 convertito, introducendo una norma di interpretazione autentica, ha previsto che la responsabilità introdotta dall’art. 180 co. 3 del DL 34/2020 ed entrata in vigore il 19.5.2020, a carico del gestore della struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno, si applichi anche alle contestazioni antecedenti tale data.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.