Area Fiscale – DL 23.09.2022 n. 144 – Principali novità di rilievo

Decreto Aiuti Ter Circolare Fiscale

È stato pubblicato il DL 23.9.2022 n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”.
Il decreto è entrato in vigore il 24.09.2022 e deve essere convertito in legge entro il 22.11.2022 e quindi suscettibile di modifiche e/o integrazioni.

Fra le più importanti novità si segnalano:
– il riconoscimento, mediante estensione per i mesi di ottobre e novembre 2022, di crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale;
– la postergazione del termine per la presentazione della domanda relativa alla procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo al 31.10.2022.

1. Proroga crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale

Viene prevista la proroga e il rafforzamento dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.

1.1 Imprese energivore

Alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

1.2 Imprese non energivore

Alle imprese “non energivore” che sono evidentemente la maggior parte, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsto per le precedenti versioni dell’agevolazione), è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

1.3 Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

1.4 Imprese non gasivore

Alle imprese non “gasivore” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato dei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

1.5 Comunicazione del fornitore

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L’ARERA dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

1.6 Modalità di utilizzo

I suddetti crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.03.2023;
– sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.
I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.03.2023.

1.7 Comunicazione all’agenzia delle Entrate

Entro il 16.02.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

1.8 Proroga del termine di utilizzo del credito relativo al III trimestre 2022

L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.03.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).
Entro il 16.02.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

2. Concessione di garanzie gratuite SACE e Fondo di garanzia PMI per finanziamenti relativi al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2.1 Garanzia SACE

Per assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE agli istituti di credito ai sensi dell’art. 15 del DL 17.5.2022 convertito (prevista per esigenze di liquidità riconducibili alla crisi russo-ucraina) sono concesse a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”.
La garanzia gratuita opera purché:

– il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta della garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediata- mente superiore al finanziamento concesso;
– il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi;
– il costo del finanziamento sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

Tali condizioni di favore devono essere indicate in sede di richiesta della garanzia e nel contratto di finanziamento stipulato.
Si prevede, inoltre, che l’ammontare del finanziamento garantito da SACE possa essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

– il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’art.17 par. 1 lett. a) direttiva 2003/96/CE;
– il fabbisogno di liquidità sia attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

Inoltre, per l’accesso alla garanzia di cui all’art. 15 co. 1 del DL 17.5.2022 convertito è soppresso il riferimento alla contrazione della produzione o della domanda.
La garanzia è estesa, inoltre, alle esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia.

2.2 Garanzia Fondo PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo di garanzia PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.09.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito.
La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari.

3. Proroga della procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo

L’art. 5 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo maturati ex art. 3 del DL 145/2013.

3.1 Ambito di applicazione

La regolarizzazione riguarda gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta maturato per attività svolte nei periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (periodi d’imposta 2015-2019, per i soggetti “solari”), ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

– sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, ma che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 72 del- la L. 145/2018, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per altre imprese;
– sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

3.2 Esclusioni

La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (art. 5 co. 12 del DL 146/2021).
La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è frutto di:

– condotte fraudolente;
– fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta.

3.3 Decadenza dalla procedura di riversamento

Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l’ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nel precedente paragrafo e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo.

3.4 Benefici

I benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Se la procedura va a buon fine il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 non è punibile.

3.5 Domanda di riversamento

Per accedere alla definizione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2022, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2022 per pagamenti rateali.

3.6 Rinvio del termine

La disposizione in commento ha rinviato al 31.10.2022 l’originario termine del 30.09.2022, previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento.

4. Altre agevolazioni e proroghe

4.1 Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca – proroga e ampliamento

L’art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d’imposta pari al 20% della spesa per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.
Per tali imprese, l’agevolazione riguarda l’acquisto di gasolio e benzina:

– per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività;
– per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

L’agevolazione spetta anche, in relazione all’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito d’imposta:
– deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
– può essere ceduto a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.02.2023 i beneficiari del credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

4.2 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici

L’art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

– sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
– purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 62.000,00 euro (limite co-sì elevato per effetto delle modifiche apportate dall’art. 17 del DL 144/2022, rispetto alla precedente soglia di 35.000,00 euro).

Autorizzazione comunitaria
L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

4.3 Accise e iva sui carburanti – proroga agevolazioni

L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure:

– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 10.11.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

4.4 Attività di trasporto di merci – concessione di contributi

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, l’art. 14 del DL 144/2022 destina risorse al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci (ai sensi dell’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95).
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4.5 Proroga delle semplificazioni per le imprese di pubblico esercizio

L’art. 40 del DL 144/2022 proroga ulteriormente dal 30.06.2022 al 31.12.2022 l’applicazione della disposizione in base alla quale la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004, salvo disdetta dell’interessato.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Senigallia, lì 29 settembre 2022