Area Lavoro – Fringe benefit, nuove soglie e chiarimenti Agenzia delle Entrate
Come noto, nel giro di pochi mesi sono stati messi in campo 2 distinti interventi tesi a modificare, in via temporanea, la struttura tributaria di agevolazione dei c.d. fringe benefit. Vale subito la pena ricordare come la regola a regime, in relazione alla non tassazione della cessione di beni o servizi ai lavoratori, da parte del datore di lavoro, sia contenuta nell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir, dov’è tutt’ora disposto:
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (€ 258,23, NdA); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Il testo pertanto è chiaro, anche laddove va a stabilire che tale soglia di non imponibilità non può essere considerata quale franchigia, in quanto il suo superamento fa scattare la tassazione ordinaria sul valore dei beni o servizi offerti per l’intero ammontare. Per inciso, si ricorda che per gli anni d’imposta 2020 e 2021 tale limite è stato elevato a 516,46 euro, prima dal D.L. 104/2020 (articolo 112) e successivamente dal D.L. 41/2021 (articolo 6-quinquies).
1. Provvedimenti in vigore
Nell’intento di favorire le sopracitate erogazioni, a fronte della crisi energetica mondiale, quest’anno il Legislatore ha posto in essere 3 distinti interventi.
Il primo a mezzo del Decreto legge 21/2022 “Decreto Ucraina” (articolo 2) :
“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il secondo a mezzo del decreto 115/2022” Decreto Aiuti-bis” (articolo 12):
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Il terzo a mezzo del decreto legge 176/2022 “Aiuti quarter” (articolo 3) per il quale rimandiamo l’analisi nel quinto paragrafo del presente approfondimento.
I provvedimenti, che limitano la loro operatività all’anno in corso, divergono, tuttavia, nella loro struttura:
a) il primo va a introdurre una disposizione riguardante i soli buoni carburante, riferendosi al disposto ex articolo 51, comma 3, Tuir, soltanto in tema di non partecipazione al reddito da lavoro dipendente;
b) il secondo, opera una sorta di deroga provvisoria al valore del medesimo articolo 51, comma 3, Tuir, andando, inoltre, a inserire nuovi benefit, quali “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Nel caso di sforamento del valore massimo (di 600 euro e 200 euro per i distinti casi), l’erogazione andrà soggetta a tassazione ordinaria.
2. Chiarimenti in materia – La circolare dell’Agenzia delle entrate
Con propria circolare n. 35/E/2022, l’Agenzia delle entrate commenta la disposizione ex articolo 12, Decreto Aiuti-bis, ossia l’innalzamento della soglia di non imponibilità a 600 euro, andando, tuttavia, ad affrontare anche quanto disposto dal Decreto Ucraina in relazione ai soli buoni carburante.
Riferendosi alle somme erogate o rimborsate appartenenti ai 600 euro, l’Agenzia delle entrate ricollega la norma al disposto ex articolo 51, comma 3, Tuir, facendo da ciò correttamente discendere che tale agevolazione sia applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, cui la predetta norma si riferisce.
Proprio l’appartenenza a questo tipo di “welfare aziendale” fa ritenere, inoltre, che tali somme non siano in alcun modo soggette alla stretta regola dell’offerta alla generalità dei dipendenti o a loro categorie, quanto, piuttosto, sia riferibile anche a dazioni ad personam.
L’Istituto, chiarisce inoltre anche il rapporto tra le 2 norme agevolative che abbiamo indicato in apertura di questo approfondimento (ex articolo 12, D.L. 115/2022, e ex articolo 2, D.L. 21/2022). La prima affermazione è già una sentenza, laddove indica che il nuovo valore del welfare aziendale non imponibile, ossia 600 euro “Rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” (200 euro in buoni carburante).
A fronte di tale indicazione deriva, come del resto già dato per scontato dagli operatori, che ciascun lavoratore possa ottenere in esenzione d’imposta, nell’anno 2022, un valore di 200 euro in buoni benzina e un valore di 600 euro per altri beni e servizi welfare (cessione di beni, erogazione di servizi, pagamento/rimborso utenze domestiche anzidette, ma anche ulteriori buoni carburante); il tutto per un valore totale annuo pari a 800 euro, sia pur differenziato nei 2 importi sopra esposti in termini qualitativi: i 200 euro, si ribadisce, sono, infatti, erogabili solo in buoni carburante.
Nella circolare, inoltre, viene messo in evidenza come l’articolo 12, D.L. 115/2022, vada a introdurre, accanto alla più generale offerta di “beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti” delle specifiche erogazioni, più pertinenti con la crisi in corso, le quali riguardano:
“le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Viene, inoltre, specificato che, trattandosi proprio dell’articolo 51, Tuir, ogni erogazione (beni, servizi, utenze) riguarda non solo la persona del lavoratore, ma anche i suoi familiari, come definiti ex articolo 12, Tuir1.
2.1 Chiarimenti specifici sulle utenze
Riguardo all’allargamento del welfare al ristoro delle spese per utenze, l’Agenzia delle entrate si concentra anzitutto sull’aggettivo “domestiche”, che nella norma connota tale indicazione. Ciò facendo, i tecnici dell’Agenzia ritengono che dette utenze debbano, quindi, “riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.
Sulla base di tale ragionamento viene poi indicato:
– vi rientrano le spese relative a utenze condominiali per la quota che rimane a carico del lavoratore quale condomino;
– vi rientrano, per il caso di locazione di immobile, le spese relative a utenze intestate al proprietario del bene (locatore), in quanto non volturate al locatario, purché il contratto di locazione ne preveda il riaddebito analitico al locatario stesso, rimanendo così l’esborso a carico di quest’ultimo.
Non viene, invece, accettata la fattispecie in cui tale rimborso sia stato contrattualmente previsto in modo forfetario.
Oltre in virtù della presentazione dei documenti attestanti il pagamento delle utenze a carico del lavoratore o suoi familiari, l’Agenzia delle entrate consente che il datore di lavoro possa rimborsare tali somme anche dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal dipendente, dove “Si attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento”.
Nel medesimo atto, inoltre, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione attestante che le fatture, in pagamento o rimborso, non siano state oggetto di precedente “richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri”.
Ci sembra opportuno consigliare al datore di lavoro, sia in senso semplificativo che di tutela in termini di privacy, di raccogliere le dichiarazioni sostitutive, invece che farsi carico di conservare la documentazione analitica (fatture/bollette cartacee).
Per agevolarvi in questo passaggio, abbiamo predisposto un fac-simile dell’autocertificazione che potete far compilare ai vostri lavoratori e che trovate all’Allegato A.
3. Altre indicazioni operative
Sul piano tributario, le tipologie di reddito analizzate, sono interessate dall’applicazione del c.d. criterio di cassa, che vede assoggettabili a tassazione le somme effettivamente percepite nel periodo d’imposta, fatta eccezione per il c.d. criterio di cassa allargato, secondo il quale si considerano facenti parte dell’anno fiscale le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, “Il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”.
Tale indicazione vale anche per il caso di erogazione a mezzo voucher, laddove “Il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”.
4. Decreto Legge 176/2022 “Aiuti quarter”
Nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 è stato approvato il decreto Aiuti quater, il quale conta complessivamente oltre 9 miliardi di euro e ha l’ambizioso obiettivo di contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e la galoppante inflazione che affligge famiglie e imprese.
In data 19/11/2022 il decreto legge 176/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dispone, tra le altre misure, l’aumento della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogare ai propri lavoratori, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e cioè senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente.
Nello specifico, all’Art.3 comma 10 troviamo queste parole: “All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «dall’articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000»”.
Pertanto, la soglia di fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai lavoratori (anche ad personam) entro il 12 gennaio 2023, è stata aumentata ufficialmente da 600 euro a 3.000 euro.