Area Fiscale – Legge di Bilancio 2023 – Principali novità settore edilizia

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di agevolazioni riconducibili agli interventi in edilizia, contenute nell’art. 1 della Legge cit.
A. Superbonus – Aliquota del 110% per le spese 2023
[co. 894] Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%
In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
− 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
− 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
− 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
− 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
− agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
− agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
a. la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
b. la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
− agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
B. Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica
[co. 76] Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:
− dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
− in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
− cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
C. Detrazione per le barriere architettoniche al 75% – Proroga
[co. 365] Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
− l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;
− l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
− la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Deliberazioni dell’assemblea condominiale
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
D. Detrazione c.d. “bonus mobili” – Limite di spesa
[co. 277] Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
E. Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36
[co. 74-75] Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)
È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
− lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
− cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:
− di importo non superiore a 400.000,00 euro;
− a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
− già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).
Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.
È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
− nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
− nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
F. Riepilogo bonus in vigore nell’edilizia
Si coglie l’occasione per fare un riepilogo sulle agevolazioni in termini di crediti d’imposta nel campo dell’edilizia, partendo dal calendario dei bonus fino al 2025:
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.