Area Fiscale – Dichiarazione Iva anno 2022

Dichiarazione IVA 2022

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione annuale Iva deve essere trasmessa in forma autonoma e per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Quest’anno il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2023, termine differito rispetto a quello ordinario del 30 aprile che cade di domenica. E’ necessario tuttavia anticipare la presentazione entro il 28 febbraio 2023 qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2022 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Qualora la dichiarazione Iva venisse presentata dopo il 2 maggio ma entro il 31 luglio (ovvero entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari), occorrerà pagare una sanzione di 25 euro (sanzione base di 250 euro ridotta a 1/10). Oltre tale data la dichiarazione si considera omessa.
Per evitare sovrapposizioni con altri adempimenti fiscali e societari in programma per i mesi di marzo e aprile 2023, si ritiene opportuno che la ditta contatti la segreteria e/o il professionista di riferimento per fissare un appuntamento entro e non oltre la metà di febbraio 2023 per pianificare le consuete verifiche e consentire l’invio delle dichiarazioni preferibilmente entro fine febbraio.
Di seguito si ripercorrono le principali variazioni e novità apportate al Modello Iva 2023:
– Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari;
– È stato introdotto il quadro CS per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (extra-profitti società energetiche), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato solo dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197 del 2022, risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

1. Dichiarazione Iva relativa all’anno 2022 (art. 8 D.P.R. n. 322/98)

Il modello di Dichiarazione annuale Iva 2023 deve essere utilizzato relativamente al periodo di imposta 2022. In base all’art. 8 del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, tale dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.
Si ricorda inoltre che per i soggetti che presentano la dichiarazione con un credito annuale superiore a 5.000 euro, vi è la possibilità di utilizzarlo in compensazione con altri tributi a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, previa apposizione del visto di conformità.
Dovranno quindi essere predisposti i seguenti documenti:
– le liquidazioni Iva periodiche e quella riepilogativa annuale;
– le comunicazioni trimestrali trasmesse telematicamente per il 2022 (qualora non siano già in possesso dello Studio);
– i modelli F24 pagati (compresi quelli relativi agli avvisi di irregolarità, con codice 9001), nonché quelli relativi all’utilizzo del credito dell’anno precedente (per le deleghe inviate con procedura telematica direttamente dal cliente o tramite un altro intermediario abilitato, si chiede di inviare la copia del modello F24 e quella della ricevuta di addebito).
I professionisti di riferimento restano a disposizione per chiarire aspetti più complessi quali il compimento di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti ecc.) e situazioni particolari quali regimi Iva speciali, contabilità separata e altro.
Si ricorda che, in linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i contribuenti titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo alcune eccezioni:
• i contribuenti che abbiano registrato nell’anno 2022 esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. Fanno eccezione quelli tenuti all’effettuazione della rettifica della detrazione di cui all’art. 19 – bis2, ovvero coloro che abbiano registrato operazioni intracomunitarie ex art. 48 c. 2 del D.L. 331/93, o che abbiano effettuato acquisti per i quali l’obbligo di versamento dell’imposta sia stato posto a carico del cessionario (meccanismo dell’inversione contabile);
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 c. 1 e 2 del D.L. 98/2011;
• le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva (C.M. n.26/1985 e n.72/1986);
• i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
• gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti, ed altre attività similari, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
• i soggetti passivi di imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza l’obbligo di pagamento dell’imposta;
• i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
• i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi ai committenti, non soggetti passivi di imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

In ogni caso, in presenza di fattispecie particolari riguardanti i casi di esonero o le modalità di compilazione dei singoli quadri, si invita a sottoporre il quesito direttamente allo Studio per gli opportuni approfondimenti e verifiche.

Di seguito vengono evidenziati quei campi del Modello Iva approvato per il periodo di imposta 2022 che richiedono informazioni particolari:
• nella sezione 1 del quadro VA, rigo VA5, devono essere indicati gli acquisti e/o le importazioni di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazioni con detrazione superiore al 50%;
• nella sezione 2 del quadro VA, rigo VA13, viene richiesto l’ammontare delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
• nella sezione 2 del quadro VA, il rigo VA14 va compilato da coloro che, a partire dal periodo di imposta successivo al 2022, intendono avvalersi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014;
• nella sezione 2 del quadro VA, il rigo VA15 deve essere compilato dalle società non operative in modo da gestire conseguentemente il credito Iva annuale con le dovute limitazioni;
• il quadro VC deve essere compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell’Iva;
• nella sezione 4 del quadro VE, nel rigo VE30 devono essere indicate le operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali, nel rigo VE31 deve essere indicato l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento, mentre nel rigo VE34 devono essere indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali va emessa fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis, operazioni che in ogni caso concorrono alla formazione del volume d’affari;
• il rigo VE35 è riservato alle operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge;
• sempre nella sezione 4 del quadro VE, il rigo VE38 denominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”, deve essere compilato a cura dei soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti per i quali deve essere applicato il regime dello split payment;
• il campo VF19 viene riservato all’esposizione degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che si sono avvalsi dei regimi agevolativi;
• nel rigo VF22 vanno indicati, al netto dell’Iva, gli acquisti nazionali, intracomunitari e le importazioni:
– effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni attive esenti per i quali l’Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile (art. 19 comma 2);
– effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis;
– afferenti attività esenti qualora vengono effettuate anche operazioni imponibili occasionali;
– afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai n. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessoria alle operazioni imponibili. Si ricorda che in tali casi l’Iva sugli acquisti risulta sempre indetraibile;
nello stesso rigo vanno indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che non danno diritto alla detrazione;
• nella sezione 2 del quadro VF, il rigo VF28 è riservato a quei contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino;
• il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche Iva, in tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetti di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”;
• il quadro VJ è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario, ovvero da soggetti operanti in particolari settori di attività;
• il quadro VM prevede l’indicazione dei versamenti effettuati, nel corso dell’anno di imposta, utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi approvato al fine di dare attuazione alle disposizioni che introducono specifiche modalità di versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
• il quadro VN, denominato “Dichiarazioni integrative a favore”, è riservato ai soggetti che nel corso del 2022 hanno presentato dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative;
• il quadro VL, relativo alla liquidazione dell’imposta annuale, prevede anche la sezione 2, definita “credito anno precedente”, nell’ambito della quale deve essere indicato il credito IVA dell’anno precedente (VL8) e i suoi eventuali utilizzi (VL9), l’eventuale differenza positiva va riportata nel rigo VL25. Nel rigo VL11, campo 1, invece, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, presentate nel 2022, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
• sempre per quanto riguarda il quadro VL, concentrando l’attenzione sul rigo VL30, denominato “Ammontare Iva periodica”, deve essere indicato:
– nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, il quale è pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2022, al quale va aggiunto l’importo dell’acconto dovuto;
– nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compreso l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento, relativi all’anno 2022;
– nel campo 4 deve essere indicato l’ammontare dell’Iva periodica versata, a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2022, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
– nel campo 5 deve essere indicato l’ammontare dell’Iva periodica, relativa al 2022, versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento fino alla data di presentazione della dichiarazione;
– nel campo 1 deve essere indicato il maggiore tra l’importo presente nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5. L’importo indicato nel campo 1 del rigo VL30 andrà quindi ad abbattere l’Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito). Il totale dell’Iva a debito andrà quindi indicato nel rigo VL32, mentre, se l’importo complessivo risulta a credito, le somme andranno indicate nel rigo VL33. Le istruzioni precisano che in caso di imposta a credito, nel rigo VL33 deve essere sempre riportato il credito effettivo che risulta prendendo in considerazione la somma degli importi indicati nei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (iva periodica versata) in luogo dell’importo indicato nel campo 1 (iva periodica dovuta). Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo, il rigo VL33 non deve essere compilato;
• nel rigo VL41 deve essere indicata: nel campo 1 la differenza, se positiva, tra l’iva periodica dovuta e l’iva periodica versata; nel campo 2 la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivo indicato il VL33;
• il quadro VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva;
• il quadro VQ consente la rideterminazione puntuale del credito maturato nel caso in cui vi sia stato, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno precedente e la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in corso, un versamento d’imposta relativo ad anni precedenti a quello oggetto di dichiarazione, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, a seguito della notifica di cartelle di pagamento o a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali . Si precisa che il quadro deve essere compilato qualora, per le annualità precedenti a quella oggetto di dichiarazione, risulti una differenza tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la dichiarazione annuale e il credito effettivamente esposto nel rigo VL33 della stessa dichiarazione. Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l’importo corrispondente al credito maturato a seguito dei versamenti effettuati, viene trasferito nel rigo VL12 per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33;
• nel quadro VO, sezione 2, il rigo VO26 riguarda le imprese in contabilità semplificata che vogliono avvalersi della facoltà di tenere i registri iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

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Per quanto riguarda le scadenze di versamento, si ricorda che le imprese ed i professionisti in regime trimestrale devono effettuare il pagamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il 16/03/2023 se l’ammontare complessivo a debito risulta superiore ad euro 10,33.
Si precisa che, pur dovendo essere la dichiarazione Iva presentata entro il 2 maggio 2023, rimangono invariati i termini per effettuare i versamenti che ne derivano.

Quindi, il contribuente può scegliere le alternative di seguito specificate:
– versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare a partire dal mese di marzo e fino al 16 novembre 2023, maggiorando gli importi delle rate successive alla prima dello 0,33%;
– versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo dal versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. E’ in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

I contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2022 devono compilare la specifica sezione del quadro VX della dichiarazione Iva.
Solo coloro che hanno indicato l’importo nel campo 2 del rigo VX4 (“rimborso da liquidare mediante procedura semplificata”) riceveranno una comunicazione dell’agente della riscossione per produrre la documentazione idonea a garanzia dell’accredito richiesto.
Il rimborso dell’Iva può essere richiesto soltanto se l’eccedenza risulta superiore ad € 2.582,28, fatta eccezione per il caso di cessazione dell’attività in quanto non sussistono limitazioni di importo.
Si precisa inoltre che, una volta rispettato il limite di cui sopra, l’importo del rimborso effettivamente richiesto può risultare anche inferiore a € 2.582,28.
Si ricorda, infine, che l’importo chiesto a rimborso con procedura semplificata, cumulato con i crediti compensati tramite modello F24 nel corso dell’anno solare, non può superare il limite di euro 2 milioni.

Di seguito vengono riepilogati i casi in cui risulta possibile chiedere il rimborso annuale dell’imposta con la compilazione della sezione VX:
– cessazione dell’attività;
– aliquota media su acquisti e importazioni superiori a quella delle operazioni effettuate maggiorata del 10%;
– operazioni non imponibili per esportazioni e cessioni intracomunitarie con un’incidenza superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate;
– acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;
– operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;
– operazioni non soggette all’imposta per l’effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
– soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o che si siano identificati direttamente;
– minore importo risultante dalle ultime tre dichiarazioni annuali che in modo continuato hanno chiuso a credito.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione de rimborsi, l’articolo 38-bis prevede:
• il limite di 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
• la possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
• l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

— da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
— da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

o al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
o al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
o all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

— da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
— da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

2. Modalità utilizzo del credito Iva anno 2022

Per quanto riguarda il credito Iva vi sono diverse limitazioni in base all’importo utilizzato in compensazione orizzontale:

compensazione di crediti Iva fino a 5.000 euro
chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2022 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2023 e senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. Devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2022 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2022 risultante dalla dichiarazione Iva 2023).

compensazioni di crediti Iva superiori a 5.000 euro
chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la Dichiarazione annuale Iva. In questo caso il contribuente potrà effettuare la compensazione già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro è inoltre subordinato all’apposizione del visto di conformità o in alternativa della sottoscrizione da parte dell’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Si ricorda che per le cosiddette “start up innovative” è previsto, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva;

residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2021
infine, si ricorda che il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato anche nel 2023 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2022, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2021” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2021 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2022 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate. Al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2021 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2023 come credito Iva relativo all’anno 2022 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte;

modalità di presentazione del modello di pagamento F24
Si ricorda che tutte le compensazioni orizzontali, comprese quelle dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere sempre effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato.
Tenuto quindi conto che la disciplina in materia di compensazione Iva subordina l’opportunità di utilizzare in compensazione il credito Iva in misura superiore ad euro 5.000 all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione e che lo stesso viene rilasciato dallo Studio o dai soggetti incaricati del controllo contabile (es. sindaci, società di revisione, ecc.) dietro esibizione e verifica della documentazione fiscale con i dati esposti nella dichiarazione Iva, si ritiene ragionevole la consegna del materiale sotto indicato entro e non oltre metà di febbraio 2023. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti minimi necessari per il controllo ed il rilascio del visto di conformità:
• nel caso in cui il credito destinato dal cliente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, va effettuata, dal soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili;
• per i clienti che non rientrano nella condizione sopra esposta, la verifica da parte del soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità riguarda la documentazione (fattura) rilevante ai fini dell’Iva con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione (se, ad esempio, l’ammontare complessivo dell’ Iva detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 10.000).

A tal fine, i clienti che provvedono direttamente alla compilazione della dichiarazione per sottoporla poi all’esame dello Studio, sono pregati di fissare quanto prima un appuntamento al fine di ultimare la raccolta dei dati necessari ed effettuare i necessari controlli.

Si comunica inoltre, che per l’apposizione del visto di conformità da parte dello Studio è previsto il riconoscimento di un compenso che tenga conto dell’entità del lavoro di verifica aggiuntivo oltreché del rischio e dei costi assicurativi a carico dello stesso.
Si ricorda infine che, ai sensi del D.L. 78/2010, per poter procedere con la compensazione è necessario non avere ruoli scaduti in carico all’Agente della Riscossione per un ammontare superiore a 1.500 euro.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.