Area Fiscale – Industria 5.0 agevolazione per gli investimenti per risparmio energetico

L’agevolazione in questione è finalizzata a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 dove si mira a:
– rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas,
– accelerare la produzione di energia rinnovabile,
– ridurre la domanda di energia,
– aumentare l’efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei
settori pubblico e privato e
– promuovere le catene del valore dell’idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso
misure che agevolino l’accesso al credito e ai crediti d’imposta.
Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l’Investimento 15 – «Transizione 5.0» accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d’imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.
In particolare, la nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.
A tale fine, il PNRR prevede il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in relazione ai seguenti investimenti:
a) attività digitali(beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0);
b) attività necessarie all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
c) formazione del personale per l’acquisizione di competenze per la transizione verde.
Il beneficio fiscale deve commisurato, in base ad almeno tre soglie incrementali, alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi) riconducibile agli investimenti nelle attività digitali. Inoltre, il beneficio deve aumentare in funzione del miglioramento certificato dell’efficienza energetica e del risparmio energetico conseguito.
Per essere ammissibili i progetti d’innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente che attesti che questi soddisfano, ex ante, i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Occorre inoltre una certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
1. Soggetti destinatari dell’agevolazione ed esclusioni soggettive
In base alla normativa (art. 38 co 1): a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
La norma prevede pertanto che destinatari dell’agevolazione sono:
- I soggetti che esercitano attività da cui derivano redditi d’impresa (imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata)
- Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 162 Tuir) che ai fini delle imposte sul reddito costituiscono soggetti passivi che conseguono reddito d’impresa (art. 73 co 1 lett. d) Tuir)
Non sono compresi i soggetti la cui attività produce redditi differenti (ad esempio redditi di lavoro autonomo).
Il beneficio spetta a condizione che
- siano rispettate delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
A norma del comma 3 sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
2. Investimenti agevolati ed esclusioni oggettive
Il comma 4 dell’art. 38 prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si tratta dei beni materiali ed immateriali già noti come investimenti 4.0.
L’agevolazione è tuttavia sottoposta all’ulteriore condizione che tramite gli stessi investimenti, si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Dove per «processi interessati» si intendono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale di esso.
Il tema della quantificazione della “riduzione dei consumi” ha carattere squisitamente tecnico, la disposizione normativa precisa che:
- la riduzione è “riproporzionata su base annuale”,
- per le imprese già in attività “è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico” e
- per le imprese di nuova costituzione, “il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale”
Ai fini della disciplina agevolativa in esame si considerano compresi tra i beni immateriali 4.0 (allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche i seguenti tipi di beni immateriali:
- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra indicate, sono inoltre agevolabili:
- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 1813 ossia:
- i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120 per cento;
- i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140 per cento;
- b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita’ ivi stabilite.non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
- gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- gli investimenti destinati ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– gli investimenti destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
– gli investimenti destinati ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
– gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta che è riconosciuto per ogni impresa beneficiaria nella misura:
- del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro e - del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e
fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni immateriali (quelli di tipo 4.0 di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
La normativa prevede infine incrementi premiali delle percentuali di calcolo dell’agevolazione laddove l’investimento consenta miglioramenti energetici superiori alle soglie minime del 3% e del 5% (al di sotto delle quali il beneficio non spetta) individuate al precedente paragrafo, il tutto come da tabella che segue:Limiti di costo degli investimenti risparmio 3% - 5% risparmio 6% - 10% risparmio 10% - 15% da 0 a 2.500.000 € 35% 40% 45% da 2.500.000 a 10.000.000 € 15% 20% 25% da 10.000.000 a 50.000.000 € 5% 10% 15% Si ricorda che le soglie sono alternative tra loro: mentre la prima (i.e. il 3%) riguarda lo “stabilimento produttivo” nel suo complesso la seconda (i.e. il 5%) riguarda il singolo “processo”. Evidentemente ai fini di intercettare e massimizzare il risultato dell’agevolazione l’intervento di soggetti dotati di adeguate competenze tecnico ingegneristiche e assolutamente fondamentale unitamente a quello di soggetti cui compete la pianificazione finanziaria degli investimenti e i loro tempi di rientro. Si tenga conto che:
- per le cosiddette PMI le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione dell’investimento (previsto dalle modalità di accesso all’agevolazione come da paragrafo che segue) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro;
- per le imprese il cui bilancio d’esercizio non è soggetto a revisione legale le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile (previsto ai fini dei successivi controlli sulla spettanza dell’agevolazione) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro;
In sostanza anche queste spese concorrono al costo dell’investimento per formare l’entità del credito ottenibile nei limiti degli importi nel complesso agevolati e sulla base delle percentuali indicate.4. Modalità di accesso all’agevolazione
Ai fini del conseguimento del beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE),
1) apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante,la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (al fine di dimostrare la spettanza dell’agevolazione ed eventualmente deggli incrementi premiali della medesima);
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.2) comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso che costituirà l’importo “prenotato” del credito.
Si precisa che con apposito decreto ministeriale (cfr successivo paragrafo 8) sarà dettagliatamente individuato il contenuto della documentazione in questione poiché la normativa primaria ne identifica solo l’oggetto principale consistente in quanto sopra riportato.
Il soggetto gestore trasmette, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto che è pari a
- 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024,
- 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e
- 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, in base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione del tecnico di cui al punto 1).b) attestante il completamento in conformità a quanto era a progetto.
Il GSE trasmette infine all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Il credito d’imposta è infatti utilizzabile solo in compensazione su F24, - decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie e
- entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla già menzionata data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile comunicato dal GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta, oltre a non essere suscettibile di rimborso, non può neppure formare oggetto di cessione o trasferimento a terzi neanche all’interno del consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss Tuir. L’impossibilità di allocare il credito all’interno del gruppo consolidato, di cessione esterna e di rimborso comporta ovviamente che la concreta fruibilità del credito d’imposta è elemento di cui tenere conto nella scelta, se del caso, del soggetto giuridico che dovrà effettuare l’investimento.
Non si applicano i limiti previsti per le compensazioni annue di cui:
– all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: limite di
compensazione per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi di 250.000 euro annui
– di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: limite massimo dei
crediti di imposta e dei contributi compensabili su F24 stabilito in via generale in 2 milioni di Euro per ciascun anno solare
– di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi.
Si noti che ad oggi non è ancora chiara la possibilità di compensazione dei crediti d’imposta agevolativi in presenza di ruoli scaduti per oltre 100.000 Euro poiché il comma 49-quinquies dell’art. 37 del DL 223/2006, (inserito ai sensi dell’art. 1 comma 94 della L. 213/2023) sembrerebbe in tale situazione vietare in toto la compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di pro-rata generale previsto dagli artt. 61 e 109 del Tuir.
Infine Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con
- il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti 4.0),
- con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica previsto per gli investimenti al sud di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Al contrario il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto (tenendo tuttavia anche del risparmio fiscale conseguente alla non tassabilità del credito d’imposta ottenuto).Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale disposizione è previsto che il sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione Europea. Ciò implica che i progetti di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, ma a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
6. Recapture dell’agevolazione
L’agevolazione è soggetta a recapture, ossia all’obbligo di riversamento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio in cui si verificano le seguenti circonstante:
- la cessione a terzi dei beni agevolati;
- la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- la loro destinazione a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto; - in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria
Si precisa che il periodo di monitoraggio entro il quale gli eventi in questione originano l’obbligo di riversamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti per l’effetto se un investimento è “completato” nel 2025 il riversamento potrà verificarsi qualora una delle circostanze sopra menzionate interverrà entro il 31.12.2030.
Il credito da riversare è determinato escludendo il costo dei beni in questione dall’originaria base di calcolo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione sarà direttamente riversato dal beneficiario senza applicazione di sanzioni e interessi.Premesso quanto sopra la norma prevede l’applicazione della disciplina dei cc.dd. investimenti sostitutivi prevista dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si prevede in sostanza che se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni sopra indicate, la fruizione del beneficio è mantenuta fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
6. Revoca del beneficio, futuri controlli e documentazione da conservare
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine: - 1) le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (ordinativi, documenti contrattuali etc. etc.) devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 194.
- 2) L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Tra i soggetti deputati al controllo vi è, nel caso di questa agevolazione, anche il GSE il entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate provvede ai controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla normativa per la fruizione del beneficio. Ove sia rilevata la indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il ruolo del GSE è peraltro ulteriormente evidenziato da fatto che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario pertanto in caso di contestazione il ricorso avverso l’atto di recupero emanato dall’Agenzia delle Entrate competente dovrà essere notificato anche nei confronti del GSE stesso.
La relazione illustrativa conferma che restano comunque ferme le competenze della Agenzia delle Entrate per quanto attiene alle attività dalla stessa svolte in ragione delle proprie attribuzioni in materia fiscale per l’effetto la pianificazione del controllo potrà riguardare sia gli aspetti tecnico-normativi sia aspetti meramente di carattere tributario di competenza della sola Agenzia delle Entrate.
7. Disposizioni attuative
Il comma 17 dell’art. 38 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (e dunque entro il prossimo 01/04/2024) siano stabilite le modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonché’ alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale (previsto per le imprese di nuova costituzione) e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per l’agevolazione e menzionato nel precedente paragrafo 5;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico: 1.dei soggetti autorizzati6 al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post relative agli investimenti e 2. dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni relativamente all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili (menzionate al precedente paragrafo 3);g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Si precisa che, alla luce del tenore testuale delle disposizioni che fanno decorrere le agevolazioni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (02/03/2024), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all’emanazione del decreto attuativo (purché ovviamente, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge) se gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.