Area Lavoro – Pubblicazione ed entrata in vigore del c.d. “Decreto Agosto”
Il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020 n. 104), recante misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia, è entrato in vigore il giorno 15.08.2020 con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente documento si prefigge di esaminare in breve le più significative novità impattanti in ambito fiscale, contributivo e dell’amministrazione delle Risorse Umane, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti e/o interventi legislativi.
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1) Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 1)
L’articolo 1 del Decreto in commento, dispone il prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 per un totale complessivo di altre diciotto settimane.
Le prime nove settimane, incrementate di ulteriori nove, dovranno essere collocate nel periodo temporale compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
1.1) Prime nove settimane
I periodi di cassa integrazione precedentemente autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di questo nuovo decreto legge.
Le prime nove settimane sono tutte a carico della fiscalità generale, pertanto le aziende che ne faranno richiesta non subiranno alcun aggravio di costo.
1.2) Ulteriori nove settimane
Le 9 settimane aggiuntive, saranno riconosciute solo ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.
1.3) Contributo addizionale per le ulteriori nove settimane
Il D.L. 104/2020, introduce un contributo addizionale variabile a carico dei datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane di integrazione salariale.
Per poter determinare la percentuale di contributo addizionale da sostenere, va raffrontato il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 con quello del primo semestre del 2019. Più nel dettaglio:
• per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, Il contributo aggiuntivo sarà pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
• per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, Il contributo aggiuntivo sarà pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
• per quei datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, Il contributo addizionale non e’ dovuto, e pertanto la richiesta di ulteriori 9 settimane per un totale di 18 è completamente “gratuita”;
Il datore di lavoro, oltre ad inoltrare all’INPS la domanda di concessione del trattamento, dovrà anche allegare una autocertificazione, dove indicherà la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Istituto, sulla base di tale autocertificazione, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
In mancanza di autocertificazione si appliccherà l’aliquota del 18%.
1.4) Termini per invio delle domande
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto pertanto entro il 30/09/2020.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro e’ tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
1.5) CISOA (trattamento di cassa integrazione operai agricoli)
Riguardo il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si conferma la deroga ai limiti di fruizione vigenti riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative nella stessa azienda (legge 8 agosto 1972, n. 457).
La durata massima è di 90 giorni da fruire tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.
1.5.1) Termini per invio delle domande di CISOA
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro (legge 457/1972).
1.6) Differimento termini per invio domande e sr41 scadenti entro il 31.07.2020
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
1.7) Differimento termini per invio domande e sr41 scadenti entro il 31.08.2020
I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
2) Esonero versamento contributi previdenziali per le aziende che non richiedono la cassa integrazione guadagni (art. 3)
Ai datori di lavoro privatI (con esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo) che:
a) NON richiedono trattamenti di cassa integrazione e,
b) abbiano già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale,
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020.
Tutto ciò, nei limiti del valore massimo del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di Maggio e Giugno 2020 (sono esclusi dalla disposizione i premi dovuti all’INAIL).
Si evidenzia che l’esonero in discussione può anche essere riconosciuto ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Ai datori di lavoro che beneficiano di questa disposizione, si applica il divieto di licenziamento di cui all’art. 14 del decreto in commento (vedi nel dettaglio paragrafo n. 7).
Eventuali violazione del predetto divieto, sono sanzionate con la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale di cui all’art. 1 del “Decreto Agosto”.
Infine, tale esonero dal versamento dei contributi previdenziali, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
3) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)
A decorrere dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuta una importante agevolazione a tutti quei datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
A tali aziende è infatti riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL , nel limite massimo di Euro 8.060,00 su base annua.
Dall’esonero in questione sono esclusi:
• i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa;
• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
• i lavoratori assunti con contratto di lavoro domestico.
L’esonero di cui sopra, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sempre nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
4) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (art. 7)
L’esonero contributivo trattato sopra (previsto cioè dall’art. 6 del “Decerto Agosto”), è riconosciuto con le stesse modalità e nel medesimo arco temporale ( 15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020), limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica la disciplina prevista dall’art. 6 comma 3 del decreto in commento (vedi paragrafo precedente).
5) Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8)
Il “Decreto Agosto”, modificando il comma 1 dell’art. 93 della Legge 77/2020 (di conversione del D.L. Rilancio) entrato in vigore solo qualche settimana fa, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi, sarà possibile per i datori di lavoro rinnovare o prorogare i contratti a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle “c.d. causali” di cui all’art. 19 comma 1 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
I rinnovi e le proroghe, secondo la nuova normativa, potranno riguardare tutti i contratti a tempo determinato, essendo stato eliminato il “paletto” della sussistenza del contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020 che escludeva, di fatto, la possibilità di rinnovare o prorogare in deroga i contratti a termine stipulati dopo questa data.
Inoltre, benchè l’assunzione a tempo determinato da parte di una agenzia di lavoro non sia considerata espressamente dall’art. 93 come modificato dal Decreto Agosto, le prime interpretazioni della norma sembrano andare nella direzione di ritenere che la deroga in questione debba valere anche per il contratto a termine in somministrazione.
L’art. 8 lett. b) del Decreto in commento, dispone altresì l’abrogazione del comma 1 bis dell’art. 93 della Legge 77/2020, che prevedeva la proroga automatica dei contratti di apprendistato (primo e secondo livello) e dei contratti a termine (anche se a scopo di somministrazione) per un periodo uguale alla sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Si evidenzia che l’abrogazione della norma, ha validità a partire dal 15 agosto scorso, ovvero data di pubblicazione in G.U. del Decreto Agosto, e vista la mancanza di una norma transitoria, la predetta abrogazione non può che spiegare i suoi effetti per il futuro (principio in virtù del quale la legge non può che disporre per l’avvenire stante l’insussistenza di qualsiasi effetto retroattivo).
Il comma 1 bis dell’art. 93 della Legge 77/2020 pertanto, dovrebbe continuare ad esplicare i suoi effetti per i contratti prorogati “di diritto” nel periodo tra il 19 luglio e il 15 agosto 2020 (giorno di entrata in vigore del Dl 104/2020, che abroga la norma precedente).
In ogni caso, sulle questione sopra trattate, si attendono interventi legislativi e non di carattere chiarificatorio.
6) Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)
La proroga del blocco dei licenziamenti viene introdotta dall’art. 14 del decreto in commento, il quale al comma 1 stabilisce quanto segue:
Ai datori di Lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti d’integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.”
Per tutto il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o anche dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal Decreto Agosto stesso quindi, i licenziamenti sono bloccati e non si può procedere in tal senso. Il blocco dei licenziamenti quindi dovrebbe estendersi per tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori del decreto Agosto, che potranno essere richieste con decorrenza dal 13 luglio 2020.
Vista la proroga decorrente dal 13 luglio e considerato inoltre il blocco dei licenziamenti stabilito dal decreto Rilancio convertito nella legge n.77/2020 fino al 17 agosto 2020, non dovrebbero formarsi “buchi” temporali in cui le aziende possano procedere alla risoluzione di uno o più contratti per motivazioni economiche.
I licenziamenti tuttavia, non sarebbero bloccati per tutte le aziende. Ne sono difatti escluse:
• le imprese che hanno cessato l’attività dopo la messa in liquidazione, semprechè non si configuri una cessione dell’azienda o di un ramo della stessa;
• le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
In questo ultimo caso ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.
Infine, il comma 4 dell’art. 14, come già previsto nel decreto Rilancio, stabilisce che le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle con accesso alla cassa integrazione senza oneri per il datore di lavoro.
7) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)
L’art. 97 del c.d. “Decreto Agosto”, prevede la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
• il restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto di imposta.
In alternativa, resta comunque valido il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 16.09.2020;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.09.2020.
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.