Area Lavoro – Decreto Legge n. 52/2020
Il 16 giugno 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 52/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonchè proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. Il predetto decreto è entrato in vigore il 17 giugno 2020.
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Di seguito verranno illustrate brevemente le principali novità introdotte nell’ambito dell’amministrazione delle risorse umane.
1) Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire, in deroga alla normativa vigente (artt. 19, 20, 21 e 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente (sia ai sensi del Decreto Cura Italia sia ai sensi delle nuove disposizioni in commento, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori 4 settimane).
In deroga a quanto previsto, le domande per accedere a CIG, assegno ordinario e CIGD (artt. 19 e 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con le seguenti eccezioni:
• in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa);
• per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono, a pena di decadenza, presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
La presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.
2) Sanatoria lavoro nero e rilascio permessi di soggiorno
In deroga alla disciplina vigente (art. 103 c. 5 DL 34/2020), le domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020 (in luogo del 15 luglio 2020).
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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.