Area Fiscale – Decreto Milleproroghe – Principali Novità

Decreto Milleproroghe Novità Fiscali

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali (come ad esempio, ravvedimento operoso, adesione ad istituti deflativi del contenzioso, adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 119/2018 e dalla Legge di Bilancio 2023) e contributive (ad esempio, in caso di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale).

1. Decreto Milleproroghe – interventi in materia fiscale

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 198/2022 è entrato in vigore il 30/12/2022 ma è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1.1 Dichiarazione IMU per il 2021 – ulteriore proroga al 30.06.2023

L’art. 3 co. 1 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021), riferita:
− agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
− alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

1.2 Sterilizzazione delle perdite 2022

In forza dell’art. 3 co. 9, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”, che a sua volta sostituiva la data del “31 dicembre 2020”.
In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

1.3 Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti

L’art. 3 co. 8 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.
A fronte della sospensione, restano fermi:
− l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);
− specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

1.4 Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie – proroga

Con l’art. 3 co. 2 viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:
− i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
− i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

1.5 Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il sistema tessera sanitaria – differimento

Per effetto dell’art. 3 co. 3, la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2023 all’1.1.2024.

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