Area Lavoro – Bonus Natale 2024: condizioni di spettanza

Bonus Natale 2024

L’art 2-bis del D.L. 113/2024 rubricato “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”, introdotto dalla Legge di conversione n° 143 del 7 ottobre 2024, prevede che – unitamente alla tredicesima mensilità di competenza dell’anno 2024 – venga erogata una indennità di 100 euro “una tantum” per l’anno 2024 (esente da imposte) ai lavoratori dipendenti in possesso di particolari requisiti.

Successivamente, il Decreto Legge n° 167 del 14 novembre 2024 ha apportato modifiche sostanziali al predetto art. 2-bis del D.L. 113/2024 ottenendo l’effetto di estendere la platea dei beneficiari del Bonus. Da ultimo, la Circolare Ag. Entrate n° 22/E del 19 novembre 2024 ha chiarito alcuni aspetti di dubbia interpretazione.

La norma risultante dalla modifica sopra riferita prevede che per l’anno 2024 è erogata un’indennità di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 €;
  • il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato oaffidato, che si trovi nelle condizioni previste dall’art 12 comma 2 del TUIR, cioè sia considerato fiscalmente a carico;
  • l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2 lettera a), cioè dei redditi da pensioni e da assegni equiparati– percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art 13 comma 1 del TUIR, cioè della detrazione da lavoro dipendente.

In altre parole il lavoratore deve avere capienza fiscale.

La normativa precedente (già superata) invece subordinava il diritto al bonus alla presenza congiunta di:

  • Coniuge non separato e almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • In alternativa, un figlio fiscalmente a carico appartenente a un nucleo

Ora, grazie alla nuova disposizione, l’indennità non è più condizionata alla presenza di un coniuge a carico, o alla condizione di nucleo familiare monogenitoriale, con ciò determinando un sensibile ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari.

Il bonus in commento, quindi, è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche inpresenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimoarticolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Ne deriva, quindi, che il bonus, fermo restando quanto si dirà nel prosieguo, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Sempre in merito all’individuazione dei Soggetti beneficiari del Bonus, tra le novità portate dal Decreto Legge n° 167 del 14 novembre 2024 vi è anche la seguente importante limitazione, recata con il neo introdotto comma 2-bis):

L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effeĖvamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”.

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma (entrambi lavoratori dipendenti; reddito di ciascuno inferiore a 28.000,00 €; capienti fiscalmente), l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76 del 2016.

Per meglio comprendere le esclusioni del comma 2-bis, di seguito si riportano gli esempi formulati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n° 22/E del 19 novembre 2024.

Detti esempi si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figliofiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previstidalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2- bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76)e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

Si anticipa che il Bonus è fruibile anche in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, in presenza di situazioni dubbie, il dipendente che non volesse rischiare la percezione indebita del Bonus con necessità di seguente restituzione, potrebbe evitare di chiederne l’erogazione al Sostitutod’imposta (il datore di lavoro) e rimandarne la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024.

Non possono beneficiare del Bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art 50 del TUIR (ad esempio: i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori di società che percepiscono compensi, ecc.), mentre i titolari di reddito di lavoro dipendente derivante da rapporti di lavoro domestico (colf e badanti) possono fruire del Bonus (qualora in possesso dei requisiti) solo in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Bonus Natale: consistenza

Il Bonus Natale è pari a 100,00 € e compete proporzionalmente al periodo di lavoro nell’anno 2024, calcolato sulla base dei giorni di detrazioni spettanti, rispetto all’intero anno 2024.

Ad esempio, nel caso di un rapporto di lavoro che copra il periodo dal 01/01 al 31/12/2024 il Bonus sarà generalmente pari a 100,00 €.

Sempre a titolo di esempio, nel caso invece di un rapporto intercorso tra il 01/10 ed il 31/12/2024, generalmente il Bonus spetterà in ragione della proporzione tra 92 (numero giorni con diritto a detrazioni nel periodo) e 365 giorni (intero anno).

Non è prevista ulteriore necessità di riproporzionamento in relazione a particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio: part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Il Bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è esente da imposizione fiscale.

 

Bonus natale 2024: richiesta ed adempimenti

Come detto, i sostituti d’imposta (i datori di lavoro) sono incaricati di erogare l’indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e che fornisce i codici fiscali di coniuge (o del convivente ai sensi della citata Legge n° 76 del 2016) e dei figli fiscalmente a carico.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui chematerialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioniuniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione esterna in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Il datore di lavoro ha l’onere di conservare la dichiarazione sostitutiva e la documentazione prodotta da ciascun dipendente, per renderle disponibili in occasione di eventuali successivi controlli da parte degli organi competenti.

Non sono forniti chiarimenti in ordine alle situazioni in cui la tredicesima non è materialmente erogata dal datore di lavoro (esempio: aziende edili) oppure in cui il rateo di tredicesima è liquidato mese per mese senza emettere il relativo cedolino paga.

In assenza di specifiche indicazioni si ritiene che il datore di lavoro potrà mettere in pagamento il Bonus entro il mese di dicembre.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante (ad esempio perché le retribuzioni erogate dal datore hanno determinato il superamento del limite reddituale di 28.000,00 €), provvede al recupero del relativo importo.

Infine, il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente. Inparticolare, è previsto che qualora il lavoratore, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Analogamente, si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

A stretto giro, non appena disponibile dalla software house, si fornirà modulistica per supportare il dipendente nella richiesta del Bonus al datore di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.