Area Lavoro – Decreto interministeriale “Fondo nuove competenze”

Catalfo Conte Gualtieri Circolare Lavoro Fondo Nuove Competenze

Con la firma del decreto interministeriale (Ministeri del Lavoro e dell’Economia) è divenuto operativo il “Fondo Nuove Competenze”, previsto dall’articolo n. 88 del decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020).
Il Fondo è stato creato al fine sostenere le imprese in un processo di adeguamento dei nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per offrire, di converso, una opportunità formativa ai lavoratori dipendenti privati, affinché potessero acquisire nuove o maggiori competenze per una graduale ripresa dell’attività lavorativa al termine di questo difficile periodo.

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1) Destinatari

Al Fondo, istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), potranno attingere tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, con le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali operative in azienda (RSA o RSU), accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo altresì che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

2) Sottoscrizione dell’accordo, accesso ed erogazione del contributo statale

Per essere valido ai fini del presente incentivo, l’accordo dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e dovrà prevedere:

a) i progetti formativi;
b) il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
c) il numero di ore (massimo 250 ore per lavoratore) dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
d) la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, qualora sia la stessa impresa ad erogazione la formazione.

Una volta sottoscritto l’accordo collettivo, il datore di lavoro, per accedere al contributo statale, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione d’orario, dovrà presentare domanda all’ANPAL, allegando l’accordo stesso e il progetto per lo sviluppo delle competenze.
In caso di gruppo societario, al fine di semplificare la procedura, sarà possibile presentare un’unica domanda, da parte della capogruppo, anche per conto delle società controllate al 100%.
L’ANPAL, una volta ricevuta la domanda, dovrà sentire la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, valutando l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dalla disposizione. Detta valutazione avverrà secondo un criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione, da parte dell’ANPAL, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto.
Una volta verificata la conformità dell’istanza, l’ANPAL determinerà l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato, in riduzione, per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.
Le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il termine è elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale.
L’erogazione del contributo avverrà, da parte dell’INPS, con una cadenza trimestrale, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
A conclusione dell’intervento formativo, l’ANPAL avrà il compito di controllare la corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento, ed in caso di scostamenti tra le due grandezze, procederà, in collaborazione con l’INPS, al recupero delle somme indebitamente erogate.

3) Contenuto dell’accordo e del progetto per lo sviluppo delle competenze

L’accordo collettivo dovrà individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relative adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.

Inoltre, l’accordo collettivo potrà prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
Il progetto per lo sviluppo delle competenze dovrà contenere l’individuazione:
a. degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
b. dei soggetti destinatari;
c. del soggetto erogatore;
d. degli oneri;
e. della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento;
f. della relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.

L’ANPAL, dal canto suo, ha tempo sino alla fine di ottobre, per definire i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.

4) Enti erogatori

Sono da considerare come enti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che, per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le Università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione anche la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo stipulato con i sindacati.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.