L’art. 1 co. 1 - 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il…
Area Fiscale – Concordato preventivo Biennale 2025-2026 – Adempimenti tributari – Crediti 4.0

Con il D.lgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134, sono state ap-portate modifiche e integrazioni alla disciplina riguardante:
- il concordato preventivo biennale (CPB);
- adempimenti tributari;
- l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel D.lgs. 81/2025, diverse dalle modifiche all’istituto del concordato preventivo biennale, le quali sono state esaminate nella precedente circolare. Il D.lgs. 81/2025 è in vigore dal 13.6.2025 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Oltre a quanto sopra si ricorda che l’art. 1 co. 446 – 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che il credito d’imposta per beni materiali 4.0, di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
A tal fine, il MIMIT ha approvato il relativo modello di comunicazione con il DM 15.5.2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in esame, definendo la procedura di prenotazione delle risorse.
L’art. 1 co. 3 del DM 15.5.2025 demanda ad un ulteriore decreto direttoriale l’individuazione dei termini a decorrere dai quali il modello è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
Con il recente DM 16.6.2025 sono stati quindi definiti i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione.
Tale decreto apporta inoltre alcune modifiche al DM 15.5.2025:
- dettagliando le modalità di compilazione dei modelli di comunicazione per l’acquisizione di beni tramite leasing finanziario;
- precisando i termini procedurali per l’adeguamento alle nuove disposizioni;
- aggiornando il modello di comunicazione.
Investimenti esclusi
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente DM 24.4.2024:
- per gli investimenti completati nel 2024;
- per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ritenuta l’importanza della nuova procedura si forniscono informazioni in merito alla procedura di comunicazione prevista per i crediti agevolativi 4.0.
1. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al D.lgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal D.lgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Il D.lgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.
1.1 Abrogazione del cpb per i soggetti in regime forfetario
L’art. 7 del D.lgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 – 33 del D.lgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Efficacia dell’abrogazione
L’abrogazione della suddetta disciplina decorre dall’1.1.2025.
Pertanto, l’applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d’imposta 2024.
1.2 Termine del 30 settembre per l’adesione al cpb
L’art. 11 del D.lgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:
- al 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
1.3 Nuove cause di esclusione e di cessazione dal cpb
L’art. 9 del D.lgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.
Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.
Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell’adesione, un socio o un associato oppure l’en¬¬te collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.
1.3.1 Nuove cause di esclusione
Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d’imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
1.3.2 Nuove cause di cessazione
Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d’imposta in cui:
- il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
- l’associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.
1.4 Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione
Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2025).
1.5 Interpretazione autentica della nozione di conferimento
Il D.lgs. 13/2024 prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell’adesione) e di cessazione (da verificare dopo l’adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento. L’art. 10 del D.lgs. 81/2025 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Di conseguenza, ai fini dell’esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni. La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.
1.6 Limiti alla stima delle proposte di cpb
L’art. 14 del D.lgs. 81/2025 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione-ne netta nell’ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.1 dell’11.6.2025.
In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del D.lgs. 13/2024:
- 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
- 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.
1.7 Deduzione del costo del lavoro incrementale
Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo che viene indicato nel modello CPB per ottenere la proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per i periodi successivi prende a riferimento quello determinato nei quadri reddituali del modello REDDITI. Questo valore deve essere rettificato, in aumento o in diminuzione, di alcune voci espressamente indicate agli artt. 15 e 16 del D.lgs. 13/2024.
Analogo procedimento va seguito durante i periodi in cui il CPB è efficace, per determinare il reddito e il valore della produzione da sottoporre effettivamente a tassazione.
Ciò premesso, l’art. 13 del D.lgs. 81/2025 integra l’elenco delle voci da rettificare con la maggio-razione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 216/2023.
L’integrazione vale sia per il reddito di lavoro autonomo, sia per il reddito d’impresa. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.
1.8 Limiti all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
L’art. 8 del D.lgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.
Viene infatti previsto che le aliquote dell’imposta sostitutiva sull’incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.
Sull’eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:
- l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.
1.9 Società di persone e associazioni professionali
Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all’associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.
1.10 Operatività della disposizione
I limiti relativi all’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2025).
1.11 Omesso versamento delle imposte risultanti dal cpb
Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale. L’omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.
Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verifichino, determinano il venir meno del CPB per entrambi i periodi d’imposta per i quali la proposta è stata formulata.
L’art. 15 del D.lgs. 81/2025 integra la causa di decadenza relativa al mancato pagamento delle imposte, specificando che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.
2. ADEMPIMENTI TRIBUTARI
2.1 Versamento iva per gli acquisti in reverse charge dei forfetari
L’art. 6 del D.lgs. 81/2025 introduce la possibilità, per i soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, di versare trimestralmente l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile.
2.1.1 Termini di versamento
Per gli acquisti effettuati con il meccanismo del reverse charge, sia “interno” (es. prestazioni di servizi edili) sia “esterno” (es. acquisti da soggetti non stabiliti in Italia), da parte dei forfetari, di-viene possibile versare l’IVA, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
2.1.2 Adempimenti
Con riferimento agli acquisti in esame, il soggetto in regime forfetario, oltre al versamento dell’imposta, è tenuto a:
- integrare la fattura ricevuta dal fornitore, con l’aliquota e l’imposta dovuta (se il cedente o prestatore è stabilito nell’Unione europea);
- emettere un’autofattura (se il fornitore è stabilito al di fuori dell’Unione europea).
2.1.3 Decorrenza
La disposizione che introduce la periodicità trimestrale di versamento dell’IVA non è subordinata a un’espressa decorrenza. Dovrebbero, quindi, rientrare nella nuova disciplina tutte le operazioni di acquisto il cui momento di effettuazione ai fini IVA è pari o successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2025, ossia quelle effettuate a decorrere dal 13.6.2025.
2.2 Trasmissione delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni
L’art. 4 co. 1 del D.lgs. 81/2025 ridefinisce il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente:
- redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
- ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Dal 2026, la trasmissione telematica di tali Certificazioni Uniche dovrà infatti avvenire entro il 30 aprile, invece che entro:
- il 31 marzo, per le Certificazioni Uniche relative ai lavoratori autonomi abituali;
- il 16 marzo, per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni delle persone fisiche;
- il 31 ottobre (termine per la presentazione del modello 770), per le Certificazioni Uniche relati-ve alle provvigioni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
2.3 Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – divieto di fatturazione elettronica tramite sdi
Con l’art. 2 del D.lgs. 81/2025 viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche.
Dall’art. 10-bis del DL 119/2018 viene infatti eliminato il riferimento ai periodi d’imposta (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) in cui tale divieto ha operato in via transitoria.
Viene pertanto imposta, in via permanente, l’emissione di fattura in formato analogico o elettroni-co extra-SdI:
- ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (in virtù dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 al citato art. 10-bis del DL 119/2018).
2.4 Trasmissione al sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – ripristino del termine annuale
L’art. 5 del D.lgs. 81/2025 prevede il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l’invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il nuovo termine annuale:
- sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;
- si applica a partire dai dati relativi al 2025.
Per effetto della nuova disciplina, viene quindi meno la scadenza del 30.9.2025 per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno).
2.5 Corrispettivi per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici
L’art. 3 del D.lgs. 81/2025 prevede l’introduzione di regole specifiche per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi da parte dei soggetti che forniscono servizi di ricarica dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica, tenendo conto delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano tali servizi (cfr. regolamento UE 13.9.2023 n. 1804). A tal fine, viene modificato l’art. 2 del D.lgs. 127/2015, che reca la disciplina dei “corrispettivi telematici”, aggiungendo il nuovo co. 1-ter.
In base a quanto riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, poiché alcuni operatori forniscono servizi di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni che non prevedono l’identificazione del cliente, le nuove regole di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per tali operazioni dovrebbero escludere qualsiasi informazione sui clienti.
2.5.1 Norme di attuazione
La definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e dei termini di memorizzazione e trasmissione dei dati, è demandata a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
2.5.2 Adeguamento della disciplina sanzionatoria
Conseguentemente all’introduzione delle nuove regole per i servizi di ricarica dei veicoli elettrici, l’art. 3 co. 2 del D.lgs. 81/2025 adegua le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni in tema di rilevazione dei corrispettivi. Nello specifico, vengono modificati l’art. 6 co. 2-bis e l’art. 11 co. 2-quinquies del D.lgs. 471/97 di modo che si applichi anche alla nuova fattispecie:
- la sanzione del 70% dell’imposta in caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
- la sanzione pari a 100,00 euro (entro il limite di 1.000,00 euro per trimestre) per ciascuna omessa, tardiva, incompleta o infedele trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
3. NUOVA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE CREDITI D’IMPOSTA 4.0
3.1 Nuovo modello di comunicazione
Il nuovo modello di comunicazione, allegato al DM 15.5.2025 come sostituto dal DM 16.6.2025, è composto da:
- un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione;
- una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta.
3.2 Decorrenza per l’invio del nuovo modello e modalità di presentazione
Il modello di comunicazione di cui al DM 15.5.2025, aggiornato dal DM 16.6.2025, può essere presentato:
- a decorrere dalle ore 14.00 del 17.6.2025;
- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID;
- utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
3.3 Procedura di accesso
I soggetti interessati devono presentare, in via telematica al GSE, tre comunicazioni:
- una comunicazione preventiva, da trasmettere comunque entro il 31.1.2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato; l’ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse;
- una comunicazione preventiva con acconto. In particolare, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione (per i beni oggetto di leasing finanziario, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto);
- una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025 o entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Per le imprese che al 15.5.2025 (data di pubblicazione del DM 15.5.2025) hanno già comunicato investimenti, tramite il modello previsto dal precedente DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, in via preventiva ovvero di completamento, viene prevista una procedura specifica.
Ai fini della prenotazione delle risorse, infatti, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che entro il 17.7.2025 (cioè entro 30 giorni dalla data del 17.6.2025 individuata dal DM 16.6.2025 ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DM 15.5.2025), trasmettano il modello di comunicazione di cui al DM 15.5.2025 in via preventiva, ovvero di completamento.
Le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
Le imprese che non adempiono alle indicazioni entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva, perdendo quindi la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal DM 24.4.2024.
3.4 Utilizzo del credito d’imposta
Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione.
Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati.
3.5 Decorrenza per l’utilizzo
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito è utilizzabile:
- dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia;
- in tre quote annuali di pari importo.
3.6 Compilazione del modello f24
Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo “7077”, specifico per gli investimenti in beni materiali 4.0 relativi al 2025 soggetti al limite di risorse ex art. 1 co. 446 della L. 207/2024, indicando l’anno di completamento degli investimenti (ris. Agenzia delle Entrate 11.6.2025 n. 41).
Investimenti prenotati nel 2024
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31.12.2024 ed effettuati nel 2025, per i quali continua ad applicarsi il precedente DM 24.4.2024, occorre utilizzare il codice tributo “6936” (ris. Agenzia delle Entrate 11.6.2025 n. 41).
