Area Fiscale – Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2021
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
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Scadenze fisse
• 16 Marzo
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
– sui redditi di lavoro autonomo;
– sulle provvigioni;
– sui redditi di capitale;
– sui redditi diversi;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Tassa annuale vidimazione libri sociali
Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2021 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.
Versamento saldo Iva annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2020, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva.
Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.
Invio dati per dichiarazione precompilata
Entro oggi scade l’invio dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2021 o 730/2021, da parte dei soggetti obbligati.
Certificazione unica
Scade l’invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2020. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.
• 20 Marzo
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
• 25 Marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
• 31 Marzo
Cupe
Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2020 da parte delle società di capitali.
Credito di imposta spese di pubblicità
Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2021.
Modello EAS
Scade oggi l’invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2020.
(maggiori dettagli sono contenuti nella specifica informativa contenuta nella presente circolare).
Comunicazione opzione sconto in fattura o cessione del credito
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della comunicazione per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
• 15 Aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Modificati gli adempimenti Intrastat dopo la Brexit
No alla Gran Bretagna e sì all’Irlanda del Nord
Con determina dell’Agenzia delle dogane n. 46832 del 15 febbraio 2021, adottata d’intesa con il direttore dell’agenzia delle entrate e con l’Istat è stata stabilità l’uscita dai modelli Intrastat della Gran Bretagna e l’entrata dell’Irlanda del Nord (ma solo per gli scambi di beni, non per i servizi). Tali effetti decorrono dallo scorso 1° gennaio 2021 quale conseguenza della definizione della Brexit. Il recepimento del provvedimento apporta le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli.
(Agenzia delle dogane, determina n. 46832 del 15/02/2021)
Enasarco
Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2021
A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
– per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
– per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.
(Fondazione Enasarco, notizie sito web, 18/02/2021)
Sospensione pagamento rate
Fissato al 31 marzo 2021 il termine per la sospensione
Con la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda. La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 25/02/2020)
Incentivi fiscali per investimenti in start up e PMI innovative
Dal 1° marzo le domande per gli incentivi fiscali delle start up e pmi innovative
Con circolare del 25 febbraio 2021 il Mise informa che dalle ore 14 del 1° marzo può essere presentata domanda per “Incentivi fiscali in regime “de minimis” per investimenti in start up e pmi innovative” (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto).
(Ministero sviluppo economico, circolare 25/2/2021)
Consultazione FE
Prorogata al 30 giugno 2021 l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
Con provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”.
Ne deriva che l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche risulta ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56618 del 28/2/2021)
Bonus pubblicità 2021
Entro il mese di marzo l’invio della comunicazione
Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il bonus pubblicità 2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili.
La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.
In particolare:
• il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro.
• per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.
Rese note le aliquote contributive Inps 2021 per artigiani e commercianti
Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Le percentuali si rendono applicabili sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti.
Va ricordato che per l’anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
---|---|---|
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | 3.836,16 | 3.850,52 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.572,94 | 3.587,29 |
Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
---|---|---|---|
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | fino a 47. 379,00 | 24% | 24,09% |
da 47.380,00 | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 47.379,00 | 22,35% | 22,44% |
da 47.380,00 | 23,35% | 23,44% |
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, per cui:
− il saldo per il 2020 e il primo acconto per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
− il secondo acconto per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
− i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 devono essere versati alle scadenze:
- del 18 maggio 2021
- 20 agosto 2021
- 16 novembre 2021
- 16 febbraio 2022
Aliquote contributive Inps 2021 per gli iscritti alla gestione separata
L’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati) è incrementata dello 0,26% per finanziare l’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) introdotta dall’articolo 1, comma 398, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021).
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2021 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 25,72% | 25,98% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72% | |
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 34,23% | 34,23% | |
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Obbligo di ripresentazione del Modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2021
Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2021.
Per il 2021 le comunicazioni al sistema TS sono semestrali
Per il 2021 l’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l’invio dei dati dovrà infatti avvenire con cadenza semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022.
L’invio al Sistema Tessera Sanitaria
La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria (STS) è funzionale alle necessità dell’Amministrazione finanziaria di approntare le dichiarazioni dei redditi precompilate.
Dal 2021 è previsto l’invio semestrale dei dati al sistema Tessera Sanitaria (STS).
Il nuovo calendario di invio
In particolare, le spese sostenute:
· nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
· nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
· dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.
Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
Aggiornamenti e novità per alcune comunicazioni telematiche
Con alcuni provvedimenti pubblicati nel mese di febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha provveduto a:
• aggiornare il modello per la “Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020;
• prorogare dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere spedita telematicamente la “Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito” in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110% o delle altre detrazioni per spese sostenute sugli immobili nel 2020;
• aggiornare il modello per la comunicazione da parte degli amministratori di condominio delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica (con la novità del superbonus 110%), riduzione del rischio sismico, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde riguardanti le parti comuni di edifici condominiali;
• confermare che l’invio dei dati per la dichiarazione precompilata relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 è facoltativo e non obbligatorio.
Il nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito di imposta locazioni
Il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la “Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 602, L. 178/2020 ha ulteriormente esteso il credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Per tali soggetti, pertanto, il credito spetta dal canone relativo al mese di marzo 2020 a quello relativo al mese di aprile 2021 (per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2021 il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi va verificato rispetto allo stesso mese dell’anno 2019).
La proroga al 31 marzo 2021 del termine entro cui inviare la comunicazione per gli interventi edilizi
Il provvedimento n. 2326047 del 12 ottobre 2020 dell’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la “Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020. Per le spese sostenute nel 2020 il termine ultimo di presentazione telematica dell’opzione era fissato al 16 marzo 2021.
Con il recente provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha prorogato il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni al 31 marzo 2021.
Pubblicato il decreto per la comunicazione telematica delle erogazioni liberali
Con il recente provvedimento n. 49889 del 19 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha previsto che per:
• le ONLUS;
• le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
• le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste ai fini della dichiarazione precompilata con le modalità stabilite dal provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 1 recente del decreto 3 febbraio 2021 ha previsto che anche l’invio dei dati relativi al 2020 sia facoltativo, facendo decorrere l’obbligo di spedire telematicamente le comunicazioni:
• dal periodo di imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio d’esercizio approvato nel 2021 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000 euro;
• dal periodo di imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio d’esercizio approvato nel 2022 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.
L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Le nuove procedure automatizzate per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Con provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate – con decorrenza 1° gennaio 2021 – ha pubblicato un disciplinare con la nuova procedura finalizzata all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti.
Integrazione automatica delle FE da parte dell’Agenzia
Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
a. Elenco A (non modificabile): contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
b. Elenco B (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Modifica e integrazione dell’elenco B da parte del contribuente
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
• in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
• in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini in precedenza descritti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
TABELLA: I tempi della procedura per l’anno 2021
Periodo emissione fatture | Termine per messa a disposizione elenchi su portale fatture e corrispettivi | Termine per modifiche a elenco B | Comunicazione ammontare dovuto |
---|---|---|---|
1° trimestre | entro 15 aprile | entro 30 aprile | entro 15 maggio |
2° trimestre | entro 15 luglio | entro 10 settembre | entro 20 settembre |
3° trimestre | entro 15 ottobre | entro 31 ottobre | entro 15 novembre |
4° trimestre | entro 15 gennaio | entro 31 gennaio | entro 15 febbraio |
Pagamento dell’imposta di bollo
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale fatture e corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.
TABELLA: Il calendario dei versamenti per l’anno 2021
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
---|---|---|
1° trimestre | > 250 euro | 31 maggio |
≤ 250 euro | 30 settembre | |
2° trimestre | > 250 euro | 30 settembre |
1° e 2° trimestre | ≤ 250 euro | 30 novembre |
3° trimestre | qualsiasi importo | 30 novembre |
4° trimestre | qualsiasi importo | 28 febbraio |
Imminenti le comunicazioni al registro dei titolari effettivi
Potrebbe scattare a breve l’obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica.
Infatti, lo scorso 28 febbraio 2021 è terminata la fase di consultazione pubblica concernente lo schema di decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (articolo 21, comma 5, D.Lgs. 231/2007).
I dati e le informazioni saranno comunicati al registro delle imprese e resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo registro, in conformità con quanto disposto dal presente decreto.
Gli adempimenti a oggi delineati
Entro una data che sarà fissata con l’approvazione del Decreto (la bozza indica, ad oggi, il 15 marzo 2021, ma tale scadenza non risulta ovviamente confermata), gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscono, con le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, Decreto Antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicano all’ufficio del registro imprese, attraverso la comunicazione unica d’impresa, per l’iscrizione e conservazione nella sezione del registro (analoghi adempimenti sono previsti per le persone giuridiche private e per i trust).
Le imprese che si costituiranno successivamente alla predetta data provvederanno entro 30 giorni dalla loro costituzione.
Con le medesime modalità, gli stessi soggetti saranno obbligati a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
Le informazioni ad oggi richieste
Fermo restando la mancanza di un provvedimento definitivo, si segnala che la bozza ad oggi prevedere la comunicazione delle seguenti informazioni:
A | Per tutti gli interessati | i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo |
B | Imprese con personalità giuridica | 1) l’entità della partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo 2) ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo |
C | Imprese giuridiche private | • il codice fiscale; • e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell’ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; l’indirizzo di posta elettronica certificata; |
D | Trust e istituti giuridici affini | • il codice fiscale; • e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine 2) la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico |
E | Per tutti | l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l’accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione |
F | Per tutti | la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese |
Controlli e sanzioni
Le CCIAA provvedono all’accertamento e contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2630, cod. civ., secondo le disposizioni di cui alla L. 689/1981.
Le CCIAA provvedono altresì ai controlli formali sulle dichiarazioni, secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico.
Rammentando ancora che si tratta di disposizioni in itinere, la presente informativa ha lo scopo di allertare i Sigg.ri Clienti in merito alla possibilità che – nel breve termine – si attivi il meccanismo informativo suddetto.
Provvederemo, ovviamente, ad aggiornarvi in merito all’evoluzione della materia.
Dal 1° aprile attivo il nuovo tracciato per l’invio dei corrispettivi
Con il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha spostato in avanti la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri che oggi appare fissato al prossimo 1° aprile 2021.
Si tratta dell’entrata in vigore della nuova versione (7.0) pubblicata in giugno 2020.
Si consiglia di parlare con il tecnico che ha installato il registratore telematico per provvedere all’aggiornamento, se necessario.