Area Lavoro – Lavoro autonomo occasionale: indicazioni operative per la comunicazione preventiva

Prestazione Occasionale Indicazioni Obblico Comunicazione Preventiva

Come già riportato nella precedente circolare, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 13), pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, ed in vigore dal 21 dicembre 2021, nel convertire con modificazioni il Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), ha introdotto un nuovo importante adempimento relativo alla gestione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Successivamente, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.
Pertanto, alla luce delle novità introdotte dall’INL, il presente documento si prefigge di integrare e chiarire le informazioni relative all’adempimento dell’obbligo di cui si discute, già in precedenza dispensate.

1. Ambito di applicazione

L’obbligo in questione si applica esclusivamente nei confronti dei committenti che operano in qualità di imprenditori e nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali, definiti dall’art. 2222 c.c. come le persone che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

2. Tempistiche

L’obbligo di comunicazione riguarda:

• tutti i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021, ovvero dopo l’entrata in vigore della disposizione di cui in premessa (art. 13 D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021);

• tutti i rapporti avviati prima dell’21 dicembre 2021 e ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022.

La comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso per:

• tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’ 11 gennaio 2022 (indipendentemente dal fatto che siano stati avviati prima o dopo il 21 dicembre 2021);

• tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022, per il quale la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

3. Modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (Vedere lista allegata alla presente circolare – All. 1).
A titolo esemplificativo per la Regione Marche:

• ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it;
• ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.it;
• ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it;
• ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata. Pertanto, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

4. Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione, la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

• dati del committente e del prestatore;
• luogo della prestazione;
• sintetica descrizione dell’attività;
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
• l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

5. Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

6. Sanzioni

In caso di mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino
più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.