Area Lavoro – Incentivo alle assunzioni “IO LAVORO” – Circolare INPS n. 124 del 26.10.2020

Circolare Lavoro 3 Novembre

Con l’emanazione della circolare n. 124 del 26.10.2020, l’INPS ha finalmente regolamentato l’incentivo “IO LAVORO” di cui al decreto direttoriale Anpal del 11.02.2020 n. 52. La misura, entro i limiti di finanziamento stabiliti dal predetto decreto Anpal, trova applicazione con riferimento alle nuove assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2020 e consiste essenzialmente in un abbattimento dei contributi datoriali (escluso il premio Inail) per 12 mesi dalla data di assunzione entro il tetto economico di 8.060 Euro.

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Di seguito una rapida sintesi del nuovo incentivo.

1) Ambito territoriale di applicazione

L’incentivo in trattazione, trova applicazione per le assunzioni a tempo indeterminate effettuate sull’intero territorio nazionale indipendentemente dalla residenza del lavoratore, e nei limiti delle risorse stanziate per ogni “zona” d’Italia.

Se la sede operative del lavoratore viene spostata in una regione diversa, l’incentivo spetta ancora solo se c’è disponibilità finanziaria sul contatore regionale di destinazione.

2) Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Il beneficio in trattazione, è rivolto ai datori di lavoro privati di tutta Italia, anche non imprenditori che assumano:
• lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;

• lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

3) Lavoratori interessati

L’incentivo riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

• giovani con età compresa tra 16 anni e 24 anni (intesa come 24 anni e 364 giorni) che al momento dell’assunzione risultino disoccupati;

• giovani che abbiano già compiuto 25 anni di età che al momento dell’assunzione risultino disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (a tal riguardo si evidenzia che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR).

Inoltre, salvo il caso della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato (per cui non è richiesto il requisito della disoccupazione), i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore.

Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

4) Rapporti incentivati

Sono incentivabilii le seguenti tipologie di assunzione a tempo pieno o parziale effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2020:

• tempo indeterminato, anche in somministrazione;

• apprendistato professionalizzante (si precisa che l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo e pertanto non spetta con riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato);

• trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato (in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro; qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi);

• assunzione a tempo indeterminato di socio lavoratore di cooperativa lavoro.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di Lavoro. Non sono inoltre ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

N.B: in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

5) Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore (esclusi premi e contributi INAIL), per 12 mesi a decorrrere dalla data di assunzione, nel limite di Euro 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12).

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Si fa inoltre presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

A pena di decandenza l’incentivo va fruito entro il 28 febbraio 2022.

6) Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Con riferimento inoltre ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda a titolo esemplificativo quanto segue:

a) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

b) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza;

c) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

d) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;

e) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

7) Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

L’incentivo è fruito rispettando le previsioni del Regolamento UE inerente gli aiuti de minimis. Se si superano i limiti stabiliti dalla predetta normativa, l’Inps revoca l’incentivo e applica le sanzioni civili.

E’ tuttavia possibile la fruizione dell’incentivo oltre i limiti posti dalla normativa inerente gli aiuti “de minimis” a patto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto (da intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”).

8) Cumulabilità con altri incentivi

L’esonero contributivo in commento, è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019.

L’incentivo contributivo, è inoltre cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (si ricorda che quest’ultimo dura 36 mesi, comporta una riduzione del 50% dei contributi per un massimo di 3.000 euro all’anno a fronte dell’assunzione di un under 35. “Io lavoro”, invece, dura 12 mesi, abbatte del 100% il costo dei contributi fino a 8.060 Euro all’anno per assunzioni di under 25 oppure almeno 25enni ma senza impiego da almeno sei mesi).

Infine, l’incentivo è cumulabile nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, compresa la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate.

9) Procedimento di ammissione all’incentivo

Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

L’Inps, ritenuto di dover accogliere l’istanza, informa il datore di lavoro dell’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. In tal caso, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di Lavoro.

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